Tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza

(Legge di bilancio 2025 – L. 30.12.2024 n. 207)

Con la Legge di bilancio 2025 è stato introdotto l’obbligo di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, trasporto (non di linea) e delle spese di rappresentanza, affinché le stesse possano essere deducibili per le imprese ed i professionisti e non imponibili in capo al lavoratore subordinato che ne richiede il rimborso.

La mancata tracciabilità comporta, pertanto, la mancata deducibilità del costo per imprese e professionisti e la tassazione del rimborso per il lavoratore subordinato.

Si riporta una sintesi del contenuto delle novità in commento.

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese

È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le mis­sioni di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR, per:

  • vitto;
  • alloggio;
  • viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.

Modalità di pagamento

I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:

  • versamento bancario o postale;
  • altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 9.7.97 n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Deducibilità della spesa in capo all’impresa

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto, anche, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti, ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti

Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quel­le di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committen­te, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti, ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).

Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per gli omaggi per le imprese

Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP), solo, se sostenute con versamento bancario o postale, ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 sa­ranno deducibili:

  • da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
  • dall’altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.

Spese di pubblicità e sponsorizzazione

Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama, solo, l’art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che dovrebbero continuare a essere deducibili, anche, se pagate in contanti.

Decorrenza

Tutte le nuove disposizioni sopra elencate si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in cor­so al 31.12.2024 (2025 per i soggetti “solari”) e, pertanto, sono in vigore dal 01.01.2025.

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Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.