Dott. Giancarlo Garioni
Dottore commercialista,
revisore legale e consulente d’azienda

TREVISO, SETTEMBRE 2019

Il ministero per lo Sviluppo economico interviene sul riconoscimento del requisito soggettivo di start up innovativa nel caso di conferimento dell’impresa individuale nella srl unipersonale.

Il tema su cui interviene il Minsitero per lo sviluppo economico con parere 6057 del 19 gennaio 2015 è quello del riconoscimento del requisito soggettivo (articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012)  per il punto in cui si prevede che questo sussista quando:

«g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda »,

Nel caso di specie trattasi di conferimento di impresa individuale in s.r.l. unipersonale nella quale, come si evince dall’atto costitutivo, la liberazione dell’obbligo di conferimento da parte del socio unico avviene tramite trasferimento dell’azienda già corrente sotto l’impresa individuale del titolare della stessa, oggi socio unico della s.r.l..

Il Ministero, senza entrare in profondità nel tema civilistico della trasformazione atipica, osserva che la volontà del legislatore, contenuta nell’articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012 citata è chiaramente indirizzata ad evitare strumentali utilizzi elusivi della norma atti a creare artificialmente delle start-up, sulla base di esperienze già avviate che non potrebbero godere del regime speciale dettato dall’articolo 25. 

L’esclusione della trasformazione (seppur civilisticamente atipica) dal novero delle ipotesi “vietate” di cui alla prefatta lettera  g), che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 1 del 2012, non possono essere lette in senso estensivo, significa chiaramente che il legislatore non ritiene ostativa la continuazione dell’attività (innovativa ad alto contenuto tecnologico) tramite un’ipotesi di continuazione, mutato il tipo sociale. 

Quindi – conclude il Ministero – il conferimento dell’intera azienda avente ad oggetto attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società uni personale, di cui il conferente (già titolare dell’impresa individuale) sia unico socio, contempli, per le finalità di cui all’art. 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012, un’ipotesi di trasformazione atipica eterogenea, come tale esimente della causa ostativa « non è stata costituita … a seguito di cessione di azienda » di cui alla lettera g) predetta.

Ovviamente tale attività non deve essere stata esercitata per un periodo superiore a 48 mesi complessivi.

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