Riforma dell’IRPEF – modifica scaglioni, aliquote e detrazioni

(Legge di bilancio 2025 – L. 30.12.2024 n. 207)

Con la Legge di bilancio 2025 vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell’IRPEF previste dall’art. 1 del D.Lgs. 30.12.2023 n. 216, per il periodo d’imposta 2024 e riguardanti:

  • la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF;
  • la modifica delle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipenden­te e di alcuni redditi assimilati;
  • la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di reddi­ti di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.

Si riporta una sintesi del contenuto delle novità in commento.

Riduzione degli scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF

Mediante la sostituzione del co. 1 dell’art. 11 del TUIR, viene confermata, a regime, la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d’imposta 2024.

A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane, quindi, la seguente:

  • fino a 28.000 euro: 23%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
  • oltre 50.000 euro: 43%.

Detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati

Mediante la modifica dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, viene confermato, a regime, l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d’impo­sta 2024.

Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati

Mediante la modifica all’art. 1 del DL 3/2020, viene stabilito, a regime, che le somme riconosciute a titolo di “trattamento integrativo della retribuzione”, per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno, come già previsto per il periodo d’imposta 2024.

Adeguamento delle addizionali regionali e comunali

Viene differito al 15.4.2025 il termine entro cui le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano ed i Comuni possono stabilire le aliquote delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, applicabili per l’anno d’imposta 2025, differenziate:

  • sulla base dei “nuovi” tre scaglioni di reddito IRPEF;
  • oppure sulla base dei “vecchi” quattro scaglioni di reddito IRPEF (la possibilità di mantenere l’articolazione delle addizionali sulla base dei “vecchi” scaglioni è prevista, anche, per gli anni 2026 e 2027).

Mancata approvazione delle modifiche

Se, entro i termini stabiliti, non verranno approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione ai “nuovi” (o “vecchi”) scaglioni di reddito IRPEF, per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’addizionale regionale o comunale si applicherà sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti per ciascun ente l’anno precedente a quello di riferimento.

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Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.