Le società di capitali costituite dopo il 19.12.2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Crescita 2.0) iscritte alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiedere l’iscrizione alla sezione speciale delle start-up del Registro medesimo, entro 60 mesi dalla data della loro costituzione, come precisato anche dal Mise con parere 19.01.2015, n. 6062.
Qualora sia decorso il quinquennio dalla costituzione, oppure venga superato il limite di 5.000.000,00 euro di fatturato annuo, oppure ancora si proceda a distribuire gli utili, la start-up perde il diritto all’iscrizione alla sezione speciale dedicata dal Registro delle Imprese. Tuttavia, se già in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, c. 1 D.L. 3/2015 (Decreto Investment Compact) può assumere la qualifica di “Pmi innovativa”, per la quale non sussistono termini per l’iscrizionealla sezione speciale del Registro delle Imprese, tranne la necessità, prevista dalla legge, di possedere almeno un bilancio certificato; pertanto, una Pmi innovativa non può essere una società di capitali di nuova costituzione. Terminato il quinquennio dalla costituzione, quale termine previsto per l’applicazione della disciplina delle start-up, il Registro delle Imprese competente per territorio, in via autonoma, senza particolari procedure o richieste, procede alla cancellazione dalla sezione speciale, notificando l’evento alla società stessa con una Pec. È dunque una cancellazione d’ufficio, quella che avviene da parte del Registro delle Imprese, salvo il caso in un cui la start-up opti per il passaggio alla sezione speciale delle Pmi innovative.
La cancellazione dalla sezione speciale riservata alle start-up innovative e l’iscrizione alla sezione speciale riservata alle Pmi innovative sarà contestuale, in modo tale che il passaggio tra i due regimi avvenga in continuità e senza l’interruzione dei benefici compatibili; trattasi di un adempimento burocratico, con una procedura semplice e automatica; sono disponibili due modalità alternative tra di loro, messe a disposizione dal Registro delle Imprese, con accesso gratuito:
• utilizzo del software “Starweb”;
• utilizzo del software “Fedra”.
Per entrambe le soluzioni, sarà necessario compilare i campi relativi all’attestazione dei requisiti di Pmi innovativa, oltre alle altre informazioni richieste dal Registro delle Imprese, allegando il modello di dichiarazione del possesso dei requisiti di Pmi innovativa, firmato digitalmente dal legale rappresentante della società.
Esempio pratico – Un qualsiasi imprenditore individuale, che non abbia esercitato la sua attività da più di 60 mesi, in possesso dei requisiti per proseguire l’attività sotto forma di start-up innovativa, potrà costituire una società di capitali ed eventualmente conferire la propria azienda individuale, o un suo ramo, come espressamente previsto dalla nota del Mise 19.01.2015, n. 6057. Dunque, il legislatore ha voluto inserire alcune esclusioni specifiche dai divieti enunciati dall’art. 25, c. 2, lett. g) D.L. 179/2012, laddove prevede che una start-up innovativa non possa nascere per effetto di una “fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”. A parere di chi scrive, dall’esame delle casistiche di studio, il professionista potrebbe fornire una consulenza strategica, apportando il proprio valore aggiunto a beneficio del cliente/impresa, con l’incremento del proprio fatturato.
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