Dott. Giancarlo Garioni
Dottore commercialista,
revisore legale e consulente d’azienda

TREVISO, SETTEMBRE 2019

Il DLgs. n. 14/2019 (CCII) ha introdotto il procedimento di allerta volto ad intercettare tempestivamente la crisi e ad intervenire salvaguardando la continuità aziendale.

Gli obblighi di segnalazione gravano, da un lato, sugli organi di controllo societari, sul revisore contabile e sulla società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni ex art. 14 del Codice della crisi e, dall’altro, sui creditori pubblici qualificati, ossia l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’agente della riscossione ex art. 15 del DLgs. 14/2019.

Per l’Agenzia delle entrate e per l’INPS l’obbligo di segnalazione è posto a pena di inefficacia del titolo di prelazione sui crediti dei quali sono titolari, mentre per l’agente della riscossione l’obbligo è posto a pena di inopponibilità del credito “per spese ed oneri di riscossione”.

I creditori pubblici qualificati devono dare avviso al debitore, all’indirizzo PEC, o, in mancanza, a mezzo raccomandata A.R. inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria, che l’esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro “novanta giorni” dalla ricezione dell’avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il debito con le modalità previste dalla legge o se, per l’Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall’art. 3-bis del DLgs. 462/97 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, essi ne faranno segnalazione all’OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società (art. 15 comma 1).

L’esposizione debitoria rilevante ai fini della segnalazione dei creditori pubblici qualificati è evidenziata al comma 2 dell’art. 15 del Codice della crisi.

Precisamente, per l’Agenzia delle Entrate l’esposizione debitoria è rilevante quando l’ammontare totale del “debito scaduto e non versato” per l’IVA, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010, conv. L. n. 122/2010 sia:

– pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a 25.000 euro per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro;

– non inferiore a 50.000 euro per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro;

  • non inferiore a 100.000 euro, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente oltre 10.000.000 di euro (lett. a).

Il comma 7 dell’art. 15 precisa che l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica “relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo” all’entrata in vigore del DLgs. 14/2019 (15 agosto 2020).

Per l’INPS l’esposizione debitoria è rilevante quando il debitore è in ritardo di “oltre sei mesi” nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di 50.000 euro  (comma 2 lett. b).

Per l’agente della riscossione, infine, l’esposizione debitoria è rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del Codice della crisi (15 agosto 2020), “auto dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni” superi, per le imprese individuali, la soglia di 500.000 euro e, per le imprese collettive, la soglia di 1.000.000 di euro (comma 2 lett. c).

L’avviso dei creditori pubblici qualificati, ai sensi del comma 3 dell’art. 15, deve essere inviato al debitore dall’Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del DPR 633/72 (lett. a); dall’INPS, entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 lett. b (lett. b); dall’agente della riscossione, entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie di cui al comma 2 lett. c (lett. c).

Termine di 90 giorni per provvedere

Scaduto il termine di novanta giorni senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il debito o di averlo regolarizzato per intero o di essere in regola con il pagamento rateale ex art. 3-bis del DLgs. 462/97, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura del DLgs. 14/2019, i creditori pubblici qualificati “procedono senza indugio alla segnalazione all’OCRI” con modalità telematiche. Analogamente avviene, se il debitore “decade dalla rateazione” e risultano superate le soglie di cui al comma 2 (comma 4).

I creditori pubblici qualificati non procedono alla segnalazione se il debitore documenti di essere “titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni”, per un ammontare complessivo “non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato” (comma 5).

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