OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI
Regolamento attuativo (DM 30.01.2025, N. 18)
PREMESSA
L’art. 1, co. 101 – 111, della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni subiti dalle immobilizzazioni materiali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
La disposizione ha l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese, con sede in Italia, in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi ed i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma, anche, di soggetti privati.
Con il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla G.U. 27.2.2025 n. 48, sono state definite le modalità attuative ed operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
SOGGETTI INTERESSATI
Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:
Esclusioni
Sono escluse dallo stesso obbligo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici (art. 1 co. 515 ss. della L. 234/2021).
BENI OGGETTO DI COPERTURA
Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, co. 1, C.C., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:
come definiti all’art. 1, co. 1 lett. b), n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
Se ne ricava che l’assicurazione dovrebbe coprire, anche, i beni che l’imprenditore ha in godimento a vario titolo (locazione, comodato, leasing) e di cui non è proprietario.
Esclusioni
Sono esclusi i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche, se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che li impiega.
Sono esclusi dalla stessa copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, o gravati da abuso sorto, successivamente, alla data di costruzione.
Inoltre, posto che i contratti coprono i danni alle immobilizzazioni materiali delle imprese indicate, sono esclusi dalla copertura i beni compresi nell’attivo circolante, ovvero le rimanenze finali.
EVENTI ASSICURATI
I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:
come definiti all’art. 3 del DM 18/2025.
La polizza assicurativa non copre:
TERMINI PER ADEMPIERE
La generalità delle imprese interessate deve dotarsi della polizza descritta entro il 31.3.2025.
Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine è fissato al 31.12.2025.
SANZIONI
Se le imprese destinatarie dell’obbligo non adempiono, di tale inadempimento “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni od agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche, con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Le imprese inadempienti, dunque, potrebbero essere escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.
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Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.