Manovra di Bilancio 2025
Sta proseguendo nel suo iter di approvazione il disegno di legge di Bilancio 2025, recante, nel suo stato attuale, numerose novità e conferme in ambito fiscale.
Nella presente circolare verranno affrontate le principali previsioni relative all’alleggerimento del cuneo fiscale ed al mondo delle detrazioni, con importanti riflessi sulla busta paga e sulle dichiarazioni dei redditi di lavoratori dipendenti ed autonomi.
Aliquote IRPEF
Per il 2025, sono stati confermati gli scaglioni di reddito e le aliquote di imposta applicati nel 2024:
- 23%, fino a 28mila euro;
- 35%, tra 28mila e 50mila euro;
- 43%, oltre i 50mila euro.
Indennità per redditi di lavoro dipendente fino ad € 20.000
I lavoratori dipendenti che dichiarano un reddito complessivo fino 20.000 euro, vedranno loro riconosciuta una somma che deriva da una percentuale applicata al reddito da dipendente.
Quest’indennità sarà, quindi, pari alla percentuale dello scaglione di riferimento moltiplicata per tale reddito conseguito nello stesso anno.
Nello specifico, di seguito, le suddette percentuali sarebbero:
- 7,1%, per i redditi fino a 8.500 euro;
- 5,3%, per i redditi compresi tra 8.500 euro e 15mila euro;
- 4,8%, per i redditi compresi tra 15mila euro e 20mila euro.
Tale importo non sarà soggetto a tassazione.
Detrazione per redditi di lavoro dipendente compresi tra € 20.000 ed € 40.000
Per alcuni dei percipienti che non potranno godere dell’agevolazione di cui sopra, sarà prevista l’applicazione di una nuova detrazione di imposta.
La stessa varierà a seconda del reddito del percipiente, nello specifico:
- per redditi da 20.001 a 32.000 euro, la detrazione spettante è fissa e pari a 1.000 euro;
- per redditi da 32.001 a 40.000 euro, la detrazione spettante è ottenuta dalla seguente formula: 1.000 * (40.000 – reddito complessivo) / 8.000.
Detta detrazione sarà riconosciuta dal datore di lavoro a partire da gennaio 2025, nelle elaborazioni mensili delle buste paga ed in sede di conguaglio, lo stesso dovrà verificare il verificarsi delle condizioni previste dalla novella legislativa ed, in caso di necessità, provvedere al recupero di tali somme per le situazioni di non spettanza.
Decontribuzione per lavoratrici madri
Per le lavoratrici madri sarà previsto un esonero contributivo parziale, per la propria quota a carico, che avrà un effetto diretto in busta paga.
Le aventi diritto saranno le lavoratrici dipendenti a tempo determinato ed indeterminato – con esclusione del lavoro domestico- e le lavoratrici titolari di reddito da lavoro autonomo, o di impresa, che non abbiano optato per un regime forfettario di imposizione fiscale, aventi i seguenti requisiti:
- per gli anni 2025 e 2026, le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l’esonero spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
- dal 2027, le lavoratrici devono essere madri di tre o più figli e l’esonero spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
In entrambi i casi, le lavoratrici dovranno percepire un reddito imponibile, ai fini previdenziali, non superiore a 40.000 euro annui.
I soggetti aventi diritto all’esonero, che non avrà impatti negativi sulla pensione futura, non saranno tenuti a versare:
- se dipendenti del settore privato, l’insieme dei contributi previdenziali dovuti per invalidità, vecchiaia e superstiti (contributi IVS);
- il contributo FAP, se dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Il DDL non definisce l’entità effettiva dell’esonero della contribuzione IVS a carico della lavoratrice, definendolo parziale; a tal proposito, vi sarà un apposito decreto per stabilirne la misura nei limiti delle risorse stanziate.
Riordino delle detrazioni (art. 16-ter del TUIR)
Viene introdotto, nel TUIR, il nuovo art. 16-ter, dove si stabilisce che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda sono ammessi in detrazione fino ad un ammontare massimo.
Detto ammontare è frutto di un calcolo che terrà conto sia del reddito complessivo del contribuente, che del numero di figli a carico ex art. 12, comma 2, del TUIR (figli fino ai 24 anni con un reddito inferiore a 4.000 euro, ovvero superiore a 2840,51 euro se di età maggiore).
Volendo semplificare la trattazione di questo argomento, di seguito, non si andrà ad analizzare detto calcolo, ma forniremo, direttamente, i limiti massimi di detrazione derivanti dallo stesso.
Per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro, il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
- 14.000 euro, qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata);
- 11.900 euro, qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;
- 9.800 euro, qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 7.000 euro, qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.
Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore 100.000 euro, il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
- 8.000 euro, qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata);
- 6.800 euro, qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;
- 5.600 euro, qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 4.000 euro, qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.
Restano escluse dal suddetto limite le seguenti detrazioni:
- spese sanitarie;
- interessi passivi ed oneri accessori relativi a mutui e prestiti contratti fino al 31 dicembre 2024;
- le rate per spese di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico sostenute fino al 31 dicembre 2024.
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Lo studio resta a disposizione per qualunque chiarimento in merito.