Dott. Giancarlo Garioni
Dottore commercialista,
revisore legale e consulente d’azienda

TREVISO, OTTOBRE 2019.

L’USUFRUTTO E LA SUA CESSIONE

In relazione all’usufrutto, risulta essere legittima la vendita e la donazione, ma non la successione testamentaria.

La durata dell’usufrutto può essere al massimo pari alla vita dell’usufruttuario.

Esempio:

Un figlio concede alla madre l’usufrutto su una casa che non utilizza.

La madre, da parte sua, di recente gli ha detto che vorrebbe andare a vivere in un appartamento più piccolo e centrale.

Non avendo i soldi per effettuare il trasferimento e per pagare un affitto è costretta a vendere l’usufrutto a un’altra persona in modo da potere ricavare un piccolo utile.

IL figlio si oppone, non avendo intenzione di fare entrare in casa sua degli estranei.

Ci si chiede quali diritti egli abbia in qualità di nudo proprietario dell’immobile, e se si può vendere l’usufrutto.

La trattazione che segue potrà dare le relative risposte.

La definizione di usufrutto

L’articolo 981 del codice civile, rubricato “Contenuto del diritto di usufrutto”, recita:

L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.

Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.

Attraverso l’usufrutto, il proprietario di un immobile concede a un altro soggetto, che prende il nome di usufruttuario, il diritto di utilizzare lo stesso e di trarre da esso ogni utilità.

Il proprietario, conservando la proprietà dell’immobile senza averne il godimento, prende il nome di nudo proprietario.

Si potrebbe anche verificare la circostanza che il proprietario preferisca trasferire la nuda proprietà riservandosi l’usufrutto oppure, nonostante rappresenti un caso più raro, effettuare due trasferimenti, il primo della nuda proprietà a un soggetto e il secondo dell’usufrutto a un altro soggetto.

L’usufruttuario, da parte sua, acquista il potere di godere dell’immobile, che deve conservare con la diligenza del buon padre di famiglia.

Dallo stesso può trarre ogni vantaggio, compresa la possibilità di darlo in affitto, a meno che l’atto di costituzione dell’usufrutto non lo vieti espressamente, senza comunicarlo al nudo proprietario. Quello che non può fare è modificarne la destinazione d’uso, ad esempio non può trasformare un’abitazione in ufficio.

In che modo si costituisce l’usufrutto

L’usufrutto nasce di solito in seguito alla stipulazione di un contratto e dietro il pagamento di un prezzo.

Questo non esclude che lo stesso si possa costituire in altri modi.

Ad esempio per legge, come l’usufrutto dei genitori sui beni dei figli minori, per donazione, per testamento, per usucapione, vale a dire per esercizio delle prerogative dell’usufruttuario su un bene per un periodo di tempo ininterrotto di vent’anni.

La durata dell’usufrutto

L’usufrutto ha sempre una durata limitata.

L’usufrutto in favore di una persona fisica non può mai durare più della vita dell’usufruttuario.

Se l’usufruttuario muore prima del termine di scadenza dell’usufrutto, l’usufrutto cessa lo stesso e non si può trasferire agli eredi dell’usufruttuario.

È possibile prevedere l’usufrutto per sempre, vale a dire con scadenza al momento della morte dell’usufruttuario.

In quel momento, quando l’usufrutto si estingue, il nudo proprietario ritornerà a  godere della proprietà piena e potrà riavere il suo bene.

Se l’usufrutto è in favore di una società, ente o associazione, non può durare più di trent’anni.

L’usufrutto perpetuo su beni immobili è nullo.

La previsione con la quale si costituisce un usufrutto a favore di una persona, disponendo che alla morte di questa l’usufrutto debba continuare in capo ad altri è illegittima.

Usufrutto e vendita

Ritornando all’esempio iniziale,si deve procedere alla verifica della circostanza che l’usufruttuario abbia il potere di vendere l’usufrutto oppure di donarlo.

La cessione dell’usufrutto salvo che il contratto tra le parti preveda diversamente  risulta essere sempre possibile.

Salvo un esplicito divieto del nudo proprietario, che deve figurare nell’atto costitutivo dell’usufrutto stesso, l’usufruttuario può sempre cedere, vale a dire vendere oppure donare, il suo diritto a un terzo.

In ogni caso, il diritto, anche se ceduto, non può eccedere la vita dell’usufruttuario originario.

Si deve notare che si tratterà sempre di una cessione del diritto di usufrutto e non della vendita del bene immobile in sé.

Anche a seguito della cessione dell’usufrutto, il nudo proprietario resta sempre lo stesso soggetto mentre cambia esclusivamente l’usufruttuario.

La cessione può essere a tempo determinato, vale a dire per una durata inferiore all’usufrutto ricevuto nel momento iniziale dal nudo proprietario, oppure per l’intera sua durata.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, non si tratta di una vera  cessione di usufrutto, ma di una  cessione temporanea, che attribuisce al cessionario esclusivamente l’uso o il godimento del bene, senza trasferire la titolarità dell’usufrutto che resta in capo al cedente.

In che modo si vende l’usufrutto

L’usufruttuario deve notificare la vendita dell’usufrutto al nudo proprietario.

Senza che si verifichi questa comunicazione la vendita è valida lo stesso, ma l’usufruttuario diventa responsabile, insieme con l’acquirente, vale a dire in solido con lui, nei confronti del nudo proprietario, per gli eventuali inadempimenti che si siano verificati dopo la cessione.

Ad esempio, se l’acquirente dell’usufrutto non dovesse provvedere alle spese di manutenzione ordinaria del bene, risponderebbe delle stesse anche il venditore.

Che cosa si verifica dopo la vendita dell’usufrutto

Se l’usufrutto è stato costituito per sempre e la vendita è avvenuta “per l’intera sua durata”, se dovesse morire l’acquirente prima dell’originario usufruttuario, l’usufrutto finirebbe agli eredi del primo che continueranno a godere dell’immobile sino a quando il primo usufruttuario non muoia a sua volta.

Ad esempio, l’usufrutto costituito sino alla morte di Caio può essere da questi ceduto a Sempronio per l’intera durata dell’usufrutto stesso.

Se dovesse decedere prima Sempronio, l’usufrutto continuerebbe in capo agli eredi dello stesso che godranno del bene sino alla morte di Caio.

L’usufrutto e la cessione con testamento

Come sopra scritto, la durata massima dell’usufrutto è determinata dalla vita dell’usufruttuario.

Il diritto d’usufrutto non può essere oggetto di testamento da parte dell’usufruttuario o ricadere nella sua successione.

Se però l’usufruttuario ha provveduto a cedere il suo diritto, l’usufrutto può rientrare nella successione del cessionario se lo stesso muore prima del cedente.

Nella circostanza che il cessionario non abbia provveduto a disporre per testamento, l’usufrutto si trasmette ai suoi legittimi eredi.

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