Legge di bilancio 2026 – principali novità

(Legge del 30.12.2025 n. 199)

 

Legge di bilancio 2026

Principali novità

Riduzione degli scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, ossia quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro.

L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa, quindi, la seguente:

  • 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
  • 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è pari a 440 euro.

La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall’1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026.

Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sono prorogate, anche, per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025.

Aliquota di detrazione “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

  • al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026;
  • al 30% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027.

Aliquota di detrazione “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

  • al 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze) in entrambe le circostanze sopra elencate.

Ecobonus e sismabonus – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), sono allineate al “bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2025.

L’”ecobonus” ed il “sismabonus”, in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:

  • per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
  • per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.

Bonus mobili – proroga

Viene prorogata, anche, per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.

L’agevolazione, pertanto, spetta in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025.

In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro.

Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili

Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità:

  • riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% all’1%, per gli anni 2026 e 2027;
  • incremento del limite di importo complessivo entro cui è possibile applicare l’imposta sostitutiva: l’imposta sostitutiva dell’1% si applica, per il 2026 e il 2027, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro;
  • proroga per il 2026 dell’agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato: l’agevolazione prevede che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, siano esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

Imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali

Viene introdotta, per il solo anno 2026 e con la facoltà del lavoratore di rinunciarvi, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5%, sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali.

Tale novità trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro, nel 2025.

Buoni pasto elettronici – Incremento esenzione

Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità, ai fini del reddito di lavoro dipendente, dei buoni pasto elettronici.

Resta, invece, ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

Contributi versati alle forme pensionistiche complementari – Aumento

del limite di deducibilità

Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 8 co. 4 e 6 del D. Lgs. 252/2005.

In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari, sia dovuti in base a contratti od accordi collettivi, anche, aziendali.

Regime dei neo-residenti – Aumento dell’imposta sostitutiva

Viene, ulteriormente, aumentata la misura dell’imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ed optano per il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR.

L’importo dell’imposta forfetaria viene, infatti, aumentato da 200.000 a 300.000 euro, mentre viene incrementato da 25.000 a 50.000 euro l’importo dell’imposta prevista per i familiari.

Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

Viene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all’art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%.

Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili), di cui all’art. 7 della L. 448/2001.

L’incremento dell’aliquota avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.

Criptovalute – Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins

Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. “stablecoins” denominate in euro.

La novità è rappresentata dall’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione od impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.

Ai fini del regime di tassazione agevolato, per token di moneta elettronica denominati in euro, si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro ed i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.

Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi

Si ricorda che si definiscono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%.

Presunzione di imprenditorialità

A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti.

Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, ecc.

A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi.

Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa.

Causa di esclusione dal regime forfetario

Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente ed a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 35.000 euro (soglia innalzata per l’anno 2025 ed, ora, confermata, anche, per l’anno 2026). Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel medesimo regime.

Iper-ammortamenti

Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Beni agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:

  • materiali ed immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);
  • materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea od in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo; 
  • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Misura della maggiorazione

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del: 

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; 
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. 

Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze

Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:

  • sia almeno pari al 5%, in termini di partecipazione al capitale;
  • ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.

Frazionamento delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026

Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa, di cui all’art. 86 co. 4 del TUIR.

Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti, ai sensi dell’art. 87 del TUIR, concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”.

Viene, quindi, meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d’imposta, a condizione che i beni fossero stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d’imposta

Sempre in base all’art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda od il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:

  • assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
  • trasformazione in società semplice di società di persone o di capitali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.

I benefici fiscali si sostanziano:

  • nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della stessa trasformazione;
  • nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale rivalutato.

Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale

Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera im­prenditoriale a quella personale, con un’imposizione ridotta.

L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione:

  • devono essere posseduti al 30.9.2025 ed, a tale data, presentare il requisito della strumentalità;
  • devono risultare posseduti, anche, alla data dell’1.1.2026.

Il regime agevolativo in commento prevede:

  • l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;
  • la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Affrancamento straordinario delle riserve

Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Con l’affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.

Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024 e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025.

L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025.

Legge Sabatini – Rifinanziamento

Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per la c.d. “Nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del DL 69/2013, nella misura di:

  • 200 milioni di euro per l’anno 2026;
  • 450 milioni di euro per l’anno 2027.

Rottamazione “quinquies”

Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circo-scritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:

  • da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
  • dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
  • da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa, però, il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora, ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati.

La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026.

Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026, oppure in massimo 54 rate bimestrali, così scadenziate:

  • la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 ed il 30.11.2026;
  • dalla quarta alla 51ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027;
  • dalla 52ª alla 54ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 ed il 31.5.2035.

In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026, si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.

La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate, anche, non consecutive del piano di dilazione, oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).

Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.

Possono beneficiare della “rottamazione-quinquies” coloro i quali sono decaduti da una pregressa rottamazione dei ruoli, prevista:

– dall’art. 6 co. 2 del DL 193/2016 (prima rottamazione);

– dall’art. 1 co. 5 del DL 148/2017 (c.d. “rottamazione-bis”);

– dall’art. 3 co. 5 del DL 119/2018 (c.d. “rottamazione-ter”);

– dall’art. 16-bis co. 1 del DL 34/2019;

– dall’art. 1 co. 189 della L. 145/2018 (c.d. “saldo e stralcio” degli omessi pagamenti).

Relativamente alla rottamazione prevista dalla L. 197/2022 (c.d. “rottamazione-quater”) od alla relativa riammissione, di cui al DL 202/2024, possono beneficiare della nuova rottamazione dei ruoli, solo, i debitori che al 30.9.2025 erano decaduti dalla precedente rottamazione.

Di conseguenza, la nuova rottamazione dei ruoli non può essere fruita dai debitori che non hanno pagato od hanno pagato tardivamente la rata in scadenza al 30.11.2025 od una delle rate ancora successive. Per questi soggetti rimane in essere la c.d. “rottamazione-quater” e le relative rate vanno pagate secondo le scadenze del piano originario.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti – Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro

A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi, complessivamente, superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi od avvisi di recupero del credito d’imposta.

La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.

Tale divieto non opera se:

  • è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;
  • viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

Dati della fatturazione elettronica – Utilizzo ai fini del pignoramento

Si prevede la messa a disposizione dell’Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.

Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore

Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni:

  • provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea;
  • di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle stesse spedizioni.

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Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ad approfondimento in merito.