Esonero contributivo per nuove assunzioni under 36

Viene esteso, al fine di promuovere nuove assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, L. 205/2017. 

L’esonero è riconosciuto in misura pari al 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’esonero spetta a condizione che il datore di lavoro non abbia proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ex L. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

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