(articolo tratto dal il “sole 24 ore” del 14 agosto 2019)

Nei primi tre anni di attività le società devono essere considerate in fase di start-up e durante questo periodo non possono essere soggette alla disciplina del transfer pricing. Il principio arriva dalla Ctr della Lombardia con la sentenza 2391/24/2019 (presidente Liguoro, relatore Crisafulli).

La controversia nasce da una contestazione per violazione della normativa relativa ai prezzi di trasferimento (articolo 110, comma 7, del Dpr 917/1986) per i periodi di imposta 2011, 2012, 2013 e 2014. Il metodo adottato dall’Ufficio per effettuare l’accertamento è il Transactional net margin method (Tnmm), con cui sono stati rettificati i margini della contribuente, considerati inferiori a valori di mercato.

I giudici della Ctr hanno accolto il ricorso della società per diversi motivi, invertendo la decisione di primo grado che aveva invece respinto l’appello.

Tra le motivazioni di particolare interesse il principio secondo cui poiché la società era stata costituita nel 2010 fino al 2012 doveva essere considerata in fase di start up, pertanto la normativa relativa ai prezzi di trasferimento non era applicabile. 

Le conclusioni cui è arrivata la Ctr sono sostanzialmente condivisibili in quanto è fisiologico che nei primi anni di operatività le Società abbiano risultati contenuti o negativi dovuti ad una maggiore incidenza dei costi di marketing e degli investimenti per il lancio del business a fronte di ricavi che devono ancora svilupparsi. 

Al contrario le società individuate come comparabili in applicazione del metodo Tnmm sono sottoposte a vari processi di screening nei database, tra cui è prassi inserire filtri per eliminare le società che sono nei primi anni di attività (ovvero in fase di start-up, come suggerito dalle linee guida Ocse al paragrafo 3.43).

Risulterebbe quindi inattendibile il confronto tra i risultati di una società che è nella fase iniziale dell’attività con comparabili che operano in normali condizioni di operatività. 

I principi sono in linea con le linee guida Ocse. Anche se l’Ocse non parla esplicitamente di disapplicazione del transfer pricing per le società in start-up, le linee guida riconoscono che i fattori di comparabilità ed in particolare le strategie e le funzioni e rischi sono influenzati dalle condizioni iniziali di operatività per cui l’individuazione comparabili è estremamente complessa. In aggiunta anche i margini possono essere influenzati, pertanto perdite o risultati limitati devono essere considerati “normali”. La sentenza ribadisce inoltre alcuni importanti principi già espressi in passato dalla giurisprudenza. Tra questi la non correttezza della esclusione a priori da parte dell’Ufficio dei comparabili con margine operativo negativo nel triennio di riferimento (nello stesso senso si veda Ctr Lombardia 5005/19/18, con ampi riferimenti alla giurisprudenza sul punto). In aggiunta il rigetto del valore mediano per il posizionamento nell’intervallo di libera concorrenza (si veda ad esempio Ctr Lombardia 2458/7/19 e lo stesso Dm 14/05/18 contenente le linee guida sul transfer pricing).

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