TREVISO, SETTEMBRE 2019
L’articolo 2 D.L. 34/2019 (cd. “Decreto crescita”) ha riscritto la disciplina agevolativa in tema di utili reinvestiti, introdotta dalla Finanziaria 2019 (articolo 1, comma 28–34, L. 145/2018) che, nella versione originaria, era legata all’acquisizione di beni materiali e all’incremento occupazionale.
Il focus 4 del giugno scorso dell’Upb (Ufficio Parlamentare di Bilancio) ben inquadra l’agevolazione precisando che “per l’insieme delle imprese in regime ordinario viene abbandonato l’obiettivo di neutralità tributaria rispetto alla scelta delle fonti di finanziamento raggiunto con l’ACE e viene ristabilita la convenienza tributaria del debito (anche se depotenziata dalle limitazioni alla deducibilità introdotte negli ultimi anni) rispetto al capitale di rischio e, nell’ambito di quest’ultimo, viene introdotta una discriminazione a favore dell’autofinanziamento (utili non distribuiti) rispetto al nuovo capitale, con effetti potenziali sulle politiche dei dividendi/distribuzione dei profitti delle imprese. L’esclusione dalla agevolazione dei nuovi apporti di capitale riduce il perimetro degli incentivi e nel tempo, in assenza di un’adeguata redditività, può influire sulla composizione tra capitale di rischio e di debito”.
Per quanto riguarda i soggetti interessati all’agevolazione, si tratta dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, Tuir (ovvero società di capitali, enti commerciali e non e società ed enti non residenti) e degli imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in contabilità ordinaria.
L’agevolazione nella versione definitiva è commisurata al mantenimento degli utili all’interno dell’impresa, prevedendo l’assoggettamento ad un’aliquota Ires ridotta all’ammontare degli utili accantonati a riserva, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi, con esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, ovvero quelle formate da utili non realmente conseguiti, perché derivanti da processi di valutazione delle poste di bilancio soggette all’articolo 2433 cod. civ..
Si tratta, quindi, di un sistema duale di tassazione che avvantaggia gli utili non distribuiti rispetto a quelli distribuiti disegnando un sistema di incentivi tributari sulla scelta delle fonti di finanziamento e sulla composizione e dimensione del capitale.
È, inoltre, previsto un limite massimo, costituito dall’incremento del patrimonio netto registrato nell’esercizio interessato, determinato come differenza tra:
- il patrimonio netto risultante al termine di ciascun periodo di imposta, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti, e senza considerare il risultato del medesimo esercizio; e
- il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 2018, anche qui senza considerare il risultato dell’esercizio.
Per quanto riguarda l’aliquota Ires agevolata, è prevista una riduzione graduale rispetto all’aliquota ordinaria del 24%, così determinata:
Anno | Riduzione | Aliquota Ires |
2019 | 1,5% | 22,5% |
2020 | 2,5% | 21,5% |
2021 | 2% | 21% |
2022 | 3,5% | 20,5% |
dal 2023 | 4% | 20% |
Per i soggetti Irpef in regime di impresa in contabilità ordinaria, l’Irpef è determinata applicando l’agevolazione a partire dalle aliquote dello scaglione di reddito più elevato: ad esempio oltre i 75 mila euro l’aliquota marginale passerebbe nel 2019 dal 43% al 41,5%.
È, inoltre, previsto un meccanismo di riporto dell’eventuale eccedenza di utili accantonati a riserva rispetto al reddito di impresa dichiarato nell’esercizio, eccedenza che andrà ad aumentare gli utili destinati a riserva agevolabili nell’esercizio successivo.
Per i soggetti Ires che aderiscono a regimi di determinazione del reddito imponibile su base aggregata, quali il consolidato fiscale nazionale e mondiale o l’istituto della trasparenza fiscale, sono previste specifiche disposizioni di coordinamento.
Con riguardo al consolidato fiscale ogni soggetto aderente dovrà determinare il proprio reddito agevolabile, che sarà in seguito utilizzato dalla società consolidante ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.
In caso di opzione per la trasparenza fiscale, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.
La descritta agevolazione è applicabile dal 2019, di conseguenza, già l’utile 2018 accantonato a riserva disponibile nel 2019 in sede di approvazione del bilancio, concorrerà ad agevolare il reddito 2019 da dichiarare del modello Redditi 2020.
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