TREVISO, SETTEMBRE 2019
Come vengono considerati i contribuenti che presentano un punteggio particolarmente basso? Quando è possibile modificare l’Isa precompilato? Come sono cambiati gli Isa dopo le modifiche del DM 9 AGOSTO 2019?
A queste e ad altre domande ha risposto l’Agenzia delle Entrate nella CIRCOLARE 20/E che raccoglie i chiarimenti forniti alle associazioni di categoria e agli ordini professionali in occasione degli incontri e convegni sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) svoltisi negli scorsi mesi di giugno e luglio.
Isa: controlli e cause di esclusione
A chi chiedeva come vengono considerati i contribuenti che presentano un punteggio compreso tra 6 e 7,99 l’Agenzia ha risposto che l’attribuzione di quel punteggio non comporta, di per sé, l’attivazione di un’attività di controllo.
L’Agenzia terrà conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
Con riguardo, invece, alle cause di esclusione il documento di prassi ribadisce che i soggetti che possono usufruire del regime agevolato forfetario non applicano gli Isa, poiché determinano l’imponibile applicando, all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, un coefficiente prestabilito. Esclusi, come previsto dai Dm di approvazione degli Isa, anche i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfetario (istituito con la Legge 190/2014 e di quello per l’imprenditoria giovanile (DL 98/2011).
Isa precompilato: quando è possibile modificarlo
Nel corso degli incontri, l’Agenzia ha chiarito che in caso di criticità evidenziate dagli indicatori di anomalia, i contribuenti possono modificare i dati precalcolati dopo averli verificati e procedere a calcolare un’altra volta il proprio Isa.
Tuttavia, non tutte le variabili precalcolate sono modificabili. Ad esempio, non possono essere modificati i coefficienti individuali per la stima dei ricavi/compensi. In tutti i casi in cui i dati non possono essere modificati, i contribuenti potranno utilizzare il campo delle note aggiuntive per fornire elementi tali da spiegare i disallineamenti. Come già illustrato in precedenti documenti di prassi, nel caso di calcolo dell’Isa senza modifiche, questo sarà al riparo da eventuali contestazioni relative ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.
Isa e modifiche del DM 9 agosto 2019
L’Agenzia ha precisato che il DM 9 agosto 2019, che ha sostituito l’allegato 10 approvato con DM 27 FEBBRAIO 2019, non ha apportato alcuna modifica al contenuto delle variabili “precalcolate” ma si è limitato ad esplicitarne le modalità di calcolo e, di conseguenza, il contribuente o l’intermediario non deve procedere a nessuna nuova acquisizione dei dati precalcolati.
Compilazione Isa: cosa fare in assenza di dati precompilati
Nei mesi scorsi, l’Agenzia ha risposto anche sul caso dei contribuenti che hanno individuato alcuni dati precompilati incompleti (ad esempio hanno individuato l’assenza del dato relativo all’anno di inizio attività). Bisogna tenere conto, è la risposta delle Entrate, che i dati relativi ad alcune delle variabili precalcolate sono presenti solo se le variabili risultano utilizzate dallo specifico Isa.
Ad esempio, la variabile precompilata “Anno di inizio attività” riguarda solo 103 Isa tra ordinari e semplificati. L’assenza del dato potrebbe verificarsi anche in relazione alle variabili precompilate utilizzate da tutti gli Isa, qualora il contribuente non possa utilizzare una posizione Isa completa ma solo una posizione residuale. Per verificare la correttezza dei dati precalcolati, è possibile consultare l’allegato 1 del DM 9 agosto scorso, che ha esplicitato le modalità di calcolo.
Isa 2019: nuovi componenti positivi
Le Entrate confermano che in caso di esito degli Isa che offra la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per ottenere un punteggio pari a 10, è possibile indicare anche un importo di componenti positivi che permetta di raggiungere un valore inferiore rispetto a quello proposto dall’Isa (ad esempio per ottenere un punteggio pari a 9) al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere al regime premiale.
Sempre in tema di premialità, i contribuenti con punteggio pari o superiore a 8 possono utilizzare in compensazione, senza bisogno di richiedere l’apposizione del visto di conformità, i crediti per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza dover aspettare la presentazione del modello Isa.
MS CORPORATE CONSULTING
Dottori commercialisti ed esperti contabili
Revisori Legali e consulenti d’azienda