Dott. Giancarlo Garioni
Dottore commercialista,
revisore legale e consulente d’azienda

In caso di conferimenti indiretti per il tramite di società che investono prevalentemente in start up innovative, la detrazione IRPEF di cui all’art. 29 del DL 179/2012 spetta ai conferimenti “frazionati” effettuati da persone fisiche ad una srl, ove tale società intermediaria incrementi anch’essa il capitale sociale o la riserva sovrapprezzo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 368 pubblicata ieri.

Nel caso di specie, Alfa srl investe nella start up innovativa Beta srl. Nello specifico, la provvista per l’investimento nella start up innovativa è derivata da sottoscrizioni parziali, mediante bonifici bancari, dell’aumento di capitale sociale – scindibile non progressivo – deliberato da Alfa da parte di persone fisiche, alle quali sono direttamente riconducibili i corrispondenti bonifici effettuati dalla società Alfa alla società Beta. Si chiede quindi se le sottoscrizioni parziali ricevute da Alfa, così come sopra descritte, siano idonee a consentire ai soggetti di beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 29 del DL 179/2012 in qualità di investimenti indiretti effettuati per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative.

Il citato art. 29 del DL 179/2012, al fine di incentivare gli investimenti in start up innovative, riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente, sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative. Tali incentivi fiscali consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per gli investitori soggetti IRPEF) o di deduzioni (per gli investitori soggetti IRES).

La risposta in esame fa riferimento alle disposizioni attuative del DM 25 febbraio 2016; si ricorda, tuttavia, che tale decreto è stato sostituito dal più recente DM 7 maggio 2019(si veda “In Gazzetta le modalità attuative degli incentivi agli investimenti in start up e PMI innovative” del 6 luglio 2019).

Tanto premesso, l’art. 1 comma 2 lett. f) del DM prevede che l’investimento agevolato possa essere effettuato anche indirettamente per il tramite di altre società di capitaliche investono prevalentemente in start up innovative, intendendo per tali “quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta”.

Al riguardo, con la circ. n. 16/2014, § 6.3, l’Agenzia ha chiarito che “in caso di investimento indiretto per il tramite di altre società di capitali, si precisa che sono agevolati i conferimenti in denaro che determinano una effettiva capitalizzazioneanche della società intermediaria. Sono, pertanto, agevolati i conferimenti in denaro a fronte dei quali sia la start up innovativa che la società intermediaria, in sede di costituzione o in sede di aumento del capitale sociale, rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote”.

Nella fattispecie in esame, l’Agenzia ritiene sussista un’effettiva capitalizzazione poiché sia la start up innovativa sia la società intermediaria rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote, seppur in considerazione delle peculiari modalità di conferimento utilizzate dalla società istante. Alfa può quindi rilasciare la certificazione richiesta dall’art. 5, comma 2, del DM attuativo, al fine di consentire ai sottoscrittori persone fisiche di beneficiare della detrazione IRPEF.Certificazione entro il termine di presentazione del modello REDDITI

Tale certificazione, si ricorda, deve essere effettuata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento si intende effettuato.

Nel caso in esame, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’investimento agevolabile è riferibile al periodo d’imposta 2018.
Sulla base dell’art. 3 comma 3 del DM e della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/2014 (§ 6.4), l’investimento nella start up innovativa Beta assume rilevanza, anche ai fini delle agevolazioni di cui al citato art. 29 per i soggetti che hanno investito nella società intermediaria, nel periodo d’imposta del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale della start up è stato eseguito ai sensi dell’art. 2481-bis c.c., che, sulla base delle informazioni contenute nell’istanza d’interpello e nei relativi allegati, risulta essere il periodo d’imposta 2018. Viene altresì precisato che al termine di tale anno dovrà essere effettuata la verifica per la riconducibilità della società istante alle società che investono prevalentemente in start up innovative ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera f), del DM.

MS CORPORATE CONSULTING
Dottori commercialisti ed esperti contabili
Revisori Legali e consulenti d’azienda