Dott. Giancarlo Garioni
Dottore commercialista,
revisore legale e consulente d’azienda
Dott. Piernicola Carer
Dottore commercialista
revisore legale e consulente d’azienda

TREVISO, SETTEMBRE 2019

Con un’interessante pronuncia (22.07.2019), la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante e la sua acquisizione al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato a essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.


In precedenza, i giudici di legittimità avevano affermato che la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo “non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro” rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall’integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo (Cass. n. 17194/2015). Nel caso concreto, rileva la Suprema Corte, la banca aveva offerto la prova di aver erogato la somma mutuata attraverso la quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e la produzione dei 2 assegni circolari, di cui uno intestato al fallito e l’altro a un terzo, proprietario dell’immobile acquistato dal medesimo, con contratto di cessione stipulato in pari data e gravato da ipoteca. In particolare, riguardo all’efficacia probatoria della quietanza di pagamento nei confronti della curatela fallimentare, prosegue la Corte, va osservato che la quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale su questo fatto estintivo dell’obbligazione, secondo la previsione dell’art. 2735 C.C., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza.

Tuttavia, nel giudizio in cui sia parte il curatore fallimentare, è stato affermato che debba negarsi che il debitore possa opporre la suddetta quietanza, quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell’esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest’ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo. Peraltro, in tema di valore probatorio della quietanza nei confronti della curatela fallimentare, dall’anteriorità, con atto di data certa, della quietanza al fallimento non può ricavarsi anche la certezza dell’effettività del pagamento quietanzato, giacché solo dalla certezza dell’avvenuto pagamento, mediante strumenti finanziari incontestabili, può trarsi la prova del pagamento del prezzo pattuito nell’atto di autonomia privata (Cass. 11144/2009).


A fronte di tali argomentazioni, la Cassazione ha ritenuto che la pronuncia impugnata fosse erronea, sia perché ha escluso ogni rilevanza di prova dell’effettiva erogazione della somma mutuata in ordine ai suddetti documenti, omettendone il complessivo e unitario esame, sia perché non ha applicato il principio, sopra richiamato, secondo cui il denaro oggetto del contratto di mutuo entra nella disponibilità giuridica del mutuatario anche se depositato su un deposito presso la stessa banca mutuante a garanzia dell’adempimento degli obblighi connessi al contratto.

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