Dott. Giancarlo Garioni
Dottore commercialista,
revisore legale e consulente d’azienda

TREVISO, SETTEMBRE 2019

  • Con il messaggio 17.09.2019, n. 3359, l’INPS fornisce indicazioni in merito alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione, tra la società e la persona fisica che l’amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato.
  • La valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:
    • il potere deliberativo deve essere affidato all’organo collegiale di amministrazione (consiglio di amministrazione);
    • deve sussistere il vincolo della subordinazione, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica di un altro soggetto;
    • il soggetto deve svolgere, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società.
  • La situazione è differente per l’amministratore unico della società: tale organo è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale e non può assumere anche la posizione di lavoratore dipendente della stessa società.

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