Treviso, li, 23 febbraio 2020

Il Contratto di Rete

E’ uno strumento contrattuale che permette agli imprenditori e alle aziende di ampliare e accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Insieme di imprenditori in un Contratto di Rete per aumentare la competitività delle proprie Aziende

CONTRATTO DI RETE: COS’È?

Il Contratto di Rete è una forma di aggregazione tra imprese, che prevede la collaborazione e la cooperazione, mantenendo però tutte le caratteristiche di indipendenza, autonomia e specialità delle singole.

Lo scopo di tale contratto è quello di creare dei progetti e di perseguire obiettivi comuni e condivisi, al fine di incrementare la competitività sui mercati (anche esteri) e la capacità innovativa.

CHI PUÓ STIPULARE UN CONTRATTO DI RETE?

Il Contratto di Rete può essere stipulato senza limitazioni relative a:

  • NUMERO DI IMPRESE: che devono essere almeno due;
  • FORMA GIURIDICA: possono partecipare società di capitali, imprese individuali, cooperative, consorzi, …
  • LUOGO: possono partecipare imprese situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere operative in Italia;
  • DIMENSIONE: possono essere grandi, medie e piccole imprese;
  • ATTIVITÀ: possono essere operanti in settori differenti.

QUALI ATTIVITÀ POSSONO RIENTRARE IN UN CONTRATTO DI RETE?

La normativa prevede che le parti predispongano un programma di rete – ossia un piano generale d’azione volto ad accrescere la capacità innovativa e la competitività – che poi portino a termine le attività previste nel programma.

Tali attività possono essere di 3 tipologie:

  1. COLLABORAZIONE: tra le parti in ambiti attinenti l’esercizio delle proprie imprese;
  2. SCAMBIO: tra le parti di informazioni o di prestazioni di qualsiasi natura (commerciale, industriale, tecnica e tecnologica);
  3. ESERCIZIO IN COMUNE: tra le parti di una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese.

Aggregarsi e costituire una rete d’impresa permette di aumentare la crescita dimensionale preservando l’autonomia giuridica e operativa delle diverse Aziende che si aggregano.

QUALI SONO I VANTAGGI DI UN CONTRATTO DI RETE?

Costituire una rete permette di aumentare la crescita dimensionale preservando l’autonomia giuridica ed operativa delle diverse imprese che si aggregano.

LA SINERGIA TRA IMPRESE IN RETE CONSENTE DI:

  • diventare un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato (anche estero);
  • ampliare l’offerta;
  • dividere i costi;
  • accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto e godere di agevolazioni fiscali;
  • partecipare alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici;
  • impiegare il distacco del personale tra le imprese (l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete);
  • assumere in regime di codatorialità il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete.

COME PUÓ ESSERE GESTITA UNA RETE?

Il Contratto di Rete, nella sua essenza, permette di rendere ufficiale il rapporto di collaborazione fra le imprese aderenti, così da poter rendere chiari l’impegno, gli investimenti e il tipo di rapporto da adottare.

Nello specifico è bene formalizzare:

  • MODALITÀ: si condivide uno scopo comune a tutti i retisti, si individua come verranno monitorati i vari step degli obiettivi strategici; infine si devono definire obblighi e diritti di tutti i partecipanti.
  • ASSUNZIONE DI DECISIONI: sono da definire le regole per l’assunzione delle decisione da parte dei partecipanti in materia di interessi comuni (es. maggioranza semplice, maggioranza qualificata, unanimità dei retisti su determinate o tutte le decisioni).
  • FONDO PATRIMONIALE COMUNE: si devono definire le regole su come gestire un eventuale fondo patrimoniale comune e la misura/criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare.
  • ORGANO COMUNE: eventuale definizione di un organo comune per l’esecuzione del contratto, per i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti e le regole per la sua eventuale sostituzione.
  • ADESIONE, DURATA E RECESSO: si devono definire la durata del contratto di rete, le modalità di adesione di eventuali altre imprese e le cause di recesso anticipato.

COSA DEVE INDICARE L’ATTO DI COSTITUZIONE DEL CONTRATTO?

L’atto sottoscritto deve contenere: 

  • le imprese aderenti (anche in caso di successiva adesione);
  • gli obiettivi comuni e strategici (anche le modalità di verifica dell’avanzamento verso tali obiettivi);
  • il programma della rete, con la specificazione dei diritti e degli obblighi di ciascun partecipante;
  • la durata
  • le eventuali modalità di adesione di altre aziende/imprenditori;
  • le regole di gestione delle decisioni comuni.

Possono essere elementi facoltativi: 

  • l’organo comune (il/i soggetti individuati per l’esecuzione del contratto)
  • il fondo patrimoniale
  • le cause di recesso anticipato
  • le modifiche, a maggioranza, del programma di rete.

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