Dallo scorso 26 maggio, è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, a partire dalla data in cui il cliente è assoggettato a una procedura concorsuale

La novità è contenuta nel c.d. decreto “Sostegni-bis” (devono essere a corto di titoli, si tratta del DL 73/2021, art. 18), e si applica alle procedure aperte a partire dal 26.05.2021

Per essere precisi, il momento di emissione della nota di variazione è individuato nella data della sentenza dichiarativa di fallimento, nella data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, nella data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 

Per le procedure aperte prima di tale data valgono le vecchie regole, e quindi l’Iva è recuperabile, ma solo al termine delle procedure stesse.
La variazione in diminuzione era già ammessa da qualche anno dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti e dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato.

Per le procedure individuali (ad esempio il pignoramento promosso dal creditore) il recupero dell’Iva rimane ancorato alla prova della loro infruttuosità, e quindi al termine delle stesse.
Per effetto delle novità, la data utile per l’emissione della nota di variazione coinciderà finalmente con quella utile per la deducibilità della perdita su crediti.

Dott. Michele Stiz

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