Dott. Giancarlo Garioni
Dottore commercialista,
revisore legale e consulente d’azienda

TREVISO, SETTEMBRE 2019

I principi contabili internazionali demandano allo IAS 12 il trattamento contabile delle imposte correnti e differite. Va però precisato che poche indicazioni sono fornite qualora, come spesso accade, il trattamento fiscale di un’operazione o di una posta di bilancio sia caratterizzata da elementi di incertezza. Tale aspetto, ritenuto particolarmente importante, anche alla luce di applicazioni non uniformi che spesso hanno minato il principio di comparabilità dei bilanci, è stato affrontato nel dettaglio dallo IASB che, in data 7.06.2017, ha pubblicato l’interpretazione IFRIC 23 – Uncertainty over Income Tax Treatments. La suddetta interpretazione, di recentissima omologazione, si applica a partire dai bilanci riferiti ad esercizi aventi inizio il 1.01.2019 o data successiva.

L’obiettivo del documento è quello di chiarire come applicare i requisiti relativi alla rilevazione e alla valutazione (di cui allo stesso IAS 12) quando vi sia incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito. Trattandosi di un’interpretazione nell’ambito dello IAS 12, va tenuto presente che è applicabile alle sole imposte che prevedono la determinazione di una base imponibile quale differenza tra ricavi e costi, escludendo quindi le imposte indirette. Con riferimento al sistema tributario italiano, sono ricomprese nel novero l’Ires e l’Irap, ecludendo l’Iva, l’Imu e gli altri tributi. Entrando nel merito dei contenuti, l’interpretazione definisce “trattamento fiscale” come il trattamento applicato, o che si intende applicare, in sede di dichiarazione dei redditi per la determinazione della base imponibile a tassazione; il documento si focalizza su tutti i casi in cui risulti incerto che tale trattamento sia accettato dall’autorità fiscale, ossia l’organo, o il complesso organi, con funzione accertatrice o giudicante in merito all’accettabilità di una specifica posizione con riferimento alle disposizioni fiscali. Si precisa, inoltre, che non rientrano nel perimetro di applicazione dell’interpretazione in esame i c.d. contenziosi tributari, in quanto a livello contabile rappresentano passività potenziali riguardanti un’obbligazione attuale derivante da eventi passati, quindi già oggetto dello IAS 37.

Entrando nel merito delle tematiche trattate, l’interpretazione affronta alcune questioni, per esempio, se i trattamenti fiscali incerti siano da considerare in maniera separata o congiunta; le assunzioni formulate dall’autorità fiscale all’esito dei controlli; le modalità di determinazione del reddito imponibile e in conclusione l’effetto prodotto da cambiamenti nei fatti e nelle circostanze.


Un primo dubbio che può sorgere al redattore del bilancio in presenza di trattamenti fiscali incerti è se siano da considerare separatamente o congiuntamente: in altre parole bisogna definire la c.d. unit of account. Su tale aspetto, l’interpretazione al paragrafo 6 rimanda questa scelta al redattore del bilancio in funzione dell’approccio che si ritiene meglio prevedere la soluzione dell’incertezza. La scelta potrà essere assunta in funzione delle modalità con cui sarà redatta la dichiarazione dei redditi e giustificati i rispettivi trattamenti contabili, oppure, cambiando prospettiva, a seconda delle modalità che si prevede verranno assunte dall’autorità fiscale per porre in essere il controllo. In altre parole, se l’autorità fiscale esaminerà in maniera congiunta il trattamento applicato a un gruppo di operazioni, sarà auspicabile che queste siano state gestite a livello aggregato; viceversa, sarà auspicabile un loro trattamento individuale. Una volta deciso l’approccio da utilizzare, dovrà essere mantenuto in fase valutativa e per coerenza anche negli esercizi successivi.


In merito, invece, alla tematica della probabilità che le autorità fiscali indaghino la posizione fiscale incerta(anche noto come detection risk), il redattore del bilancio deve presumere che l’autorità verificherà tutti gli importi e che sia/sarà a conoscenza di tutte le relative informazioni. In questo modo va esclusa l’eventualità che l’autorità fiscale non effettui il controllo. Inoltre, come sottolineato dallo stesso standard setter, in risposta ad alcune osservazioni sollevate, la variabile tempo non è determinante in questo contesto: in altre parole, la valutazione deve essere effettuata a prescindere da un’ipotetica decadenza dei termini per un controllo che potrebbe indurre a ritenerlo meno probabile.

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