Treviso, agosto 2019

Il periodo delle vacanze estive mal si concilia con i 12 giorni di tempo a disposizione dei titolari di partita IVA per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI, ma sta di fatto che dopo il periodo di moratoria di sei mesi, sforare i tempi diventa rischioso.

La sanzione prevista nel caso di tardiva emissione della fattura elettronicava dai 250 ai 2.000 euro, qualora il ritardo non abbia inciso sulla liquidazione IVA. In caso contrario, va invece dal 90% al 180% dell’imposta.

Per evitare l’applicazione delle sanzioni previste in caso di ritardo nell’emissione delle fatture elettroniche, ad imprese e professionisti resta la possibilità di utilizzare la fatturazione differita. La scadenza per l’emissione è fissata al giorno 15 del mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione.

Fattura elettronica differita, la soluzione tra ferie estive e termine di emissione al SdI

L’entrata in vigore del nuovo termine di 12 giorni per l’emissione delle fatture elettroniche al SdI non ha modificato le regole previste dal Decreto IVA, tra cui la possibilità di emissione del documento in modalità differita. Il problema tocca gli imprenditori e professionisti che effettuano prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 6 DPR N. 633/72, I QUALI DEVONO TRASMETTERE LA FATTURA ALLO SDI ENTRO I 12 GIORNI.

L’AAEE., in data 27 novembre 2018 ha chiarito che anche i professionisti o coloro che prestano servizi, in deroga alla norma, possono inviare la fattura allo SDI entro il 15 settembre.

  • fattura immediata, entro il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
  • fattura differita, entro il giorni 15 del mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione.


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