Dott. Giancarlo Garioni
Dottore commercialista,
revisore legale e consulente d’azienda

TREVISO, SETTEMBRE 2019

Pronti gli indici dell’allerta. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha messo a punto la bozza di parametri che possono condurre allo stato di crisi e innescare quindi la procedura di allerta, cardine della riforma della Legge fallimentare, tesa a evitare che la crisi sfoci nell’insolvenza. 

Con un’avvertenza metodologica: il compito che il Codice della crisi e dell’insolvenza affida ai professionisti è di definire ogni tre anni un pacchetto di indici che permettono una «ragionevole presunzione dello stato di crisi»; altro sono invece gli indicatori, sempre previsti dal Codice, di portata più ampia e alla base di obbligo di segnalazione da parte di sindaci e revisori (assenza della sostenibilità del debito nei successivi sei mesi, pregiudizio per la continuità aziendale nell’esercizio in corso o almeno per sei mesi, ritardi ripetuti e significativi nei pagamenti). 

Gli indici contenuti nella bozza sono costituiti da grandezze di natura quantitativa o da confronti tra di loro, tenendo presente che la scelta fatta nell’elaborazione del modello è stata quella di minimizzare il numero di falsi positivi, ammettendo la possibilità di un maggior numero di falsi negativi. 

Dove per falsi positivi devono essere intesi i rischi di rendere oggetto di segnalazione imprese di cui è prevista un’insolvenza che poi non si verificherà, mentre per falsi negativi i rischi sono quelli di imprese di cui non è diagnosticata la crisi ma che invece diventeranno insolventi. 

Il meccanismo messo a punto prevede allora una sequenza gerarchica che vede 7 parametri da considerare. La crisi è innanzitutto ipotizzabile quando il patrimonio netto diventa negativo per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali. Indipendentemente dalla situazione finanziaria, questa circostanza rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale, fino a quando le perdite non sono state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. 

Il fatto che il patrimonio netto sia diventato negativo è superabile con una ricapitalizzazione; è quindi ammessa la prova contraria dell’assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale. 

A fronte di un patrimonio netto positivo è però indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un Dscr ( Debt service coverage ratio ) a 6 mesi inferiore a 1. 

Il Dscr è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di questo indice superiori a 1, rendono evidente la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, valori inferiori a 1 la relativa incapacità. 

Se il patrimonio netto è positivo e se il Dscr non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, si adottano 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività: 

  1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato; 
  2. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali; 
  3. indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo; 
  4. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine; 
  5. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo. L’avvertenza è però quella di considerare significativo il superamento di tutti e cinque gli indici. La considerazione di uno solo infatti permetterebbe una visione assolutamente parziale e fuorviante.
In vigore nell’agosto 2020 Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha messo a punto la bozza con gli indici di allerta previsti dal Codice della crisi che entrerà in vigore il 15 agosto 2020. Gli indici rappresentano comunque elementi diversi dagli indicatori che fanno scattare un obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo interno delle società di capitali. Il testo punta a evitare il rischio di fare entrare nel circuito delle (possibili) segnalazioni, innescando quindi tutta la procedura davanti agli organismi di composizione della crisi, imprese destinate poi a non presentare rischi effettivi di insolvenza
Valori soglia per settore Sono stati elaborati 7 indici che possono fare ragionevolmente prevedere il manifestarsi di uno stato di crisi dell’impresa. Alcuni degli indici presentano valori soglia diversi a seconda dei settori economici. Vanno poi applicati in sequenza. Il primo a dovere essere preso in considerazione è il patrimonio netto: la sua negatività o diminuzione al di sotto dei valori di legge è segnale di allarme. In caso di patrimonio positivo o nei limiti di legge deve essere preso in esame il Dscr (Debt service coverage ratio), da conteggiare come rapporto tra i flussi di cassa previsti nei 6 mesi successivi disponibili per il pagamento dei debiti
I Con Dscr indisponibile Infine possono essere adottati 5 indici da considerare insieme: 1) sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato; 2) adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali; 3) ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo; 4) liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine; 5) indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo
Settore oneri finanziari /ricavi patrimonio netto /debiti totali attività a breve /passività breve cash flow /attivo indebitam. prev. e trib. /attivo
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca 2,8% 9,4% 92,1% 0,3% 5,6%
(B) Estrazione; (C) Manifattura;  (D) Produzione energia/gas 3,0% 7,6% 93,7% 0,5% 4,9%
(E) Fornitura acqua reti fognarie rifiuti; (D) Trasmissione energia/gas 2,6% 6,7% 84,2% 1,9% 6,5%
(F41) Costruzione di edifici 3,8% 4,9% 108,0% 0,4% 3,8%
(F42) Ingegneria civile; (F43) Costruzioni specializzate 2,8% 5,3% 101,1% 1,4% 5,3%
(G45) Commercio autoveicoli; (G46) Comm. ingrosso; (D) Distr. energia/gas 2,1% 6,3% 101,4% 0,6% 2,9%
(G47) Commercio dettaglio; (I56) Bar e ristoranti 1,5% 4,2% 89,8% 1,0% 7,8%
(H) Trasporto e magazzinaggio; (I55) Hotel 1,5% 4,1% 86,0% 1,4% 10,2%
(JMN) Servizi alle imprese 1,8% 5,2% 95,4% 1,7% 11,9%
(PQRS) Servizi alle persone 2,7% 2,3% 69,8% 0,5% 14,6%

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