Dott. Michele Stiz
Dottore Commercialista e revisore legale

TREVISO, SETTEMBRE 2019

In tema di perdite su crediti l’art. 101, c. 5 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 stabilisce come regola generale che tali perdite sono deducibili se risultano da “elementi certi e precisi”. Il citato comma 5 stabilisce poi che: “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto”. Con riferimento ai crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti, specie se si tratta di debitori localizzati in un Paese non appartenente alla UE, ai fini della deduzione delle perdite, così come per i crediti vantati nei confronti di soggetti residenti, si dovrà dimostrare la definitività della perdita del credito in conformità agli strumenti giuridici previsti nello Stato del debitore, dove non si possa ricorrere alle dichiarazioni di insolvenza dei debitori stranieri emesse dalla SACE.


Per quanto riguarda la deducibilità delle perdite su crediti prescritti, già la circolare dell’Agenzia delle Entrate 1.08.2013, n. 26/E aveva chiarito che “La prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore (…) ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva”. Il citato documento di prassi riconosceva il potere dell’Amministrazione di contestare che l’inattività del creditore corrispondesse a un’effettiva volontà liberale. La posizione ufficiale è stata recentemente ribadita nella risposta ad interpello 18.06.2019, n. 197, pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.


Da quanto sopra esposto consegue che, in linea di principio, la prescrizione del credito rappresenta elemento certo e preciso, che consente a un’impresa di dedurre la relativa perdita su crediti, sempre che l’inattività del creditore non abbia corrisposto a un’effettiva volontà liberale, la quale dovrà essere desunta dagli specifici fatti e circostanze pertinenti al caso specifico.


Nel caso sottoposto all’esame della Direzione centrale la società istante, pur effettuando numerosi incontri e solleciti per l’incasso dei crediti insoluti, non aveva posto in essere atti o comportamenti interruttivi della prescrizione (raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata), adducendo come motivazione la circostanza di privilegiare il mantenimento dei rapporti commerciali basati su una “gestione informale” e in considerazione delle prassi di mercato operanti nel Paese di residenza del fornitore. Tale comportamento inattivo aveva però comportato la sopraggiunta prescrizione dei crediti vantati e il mancato incasso dei crediti insoluti aveva determinato rilevanti pregiudizi all’attività aziendale, considerata la non marginale incidenza.

L’istante aveva fatto presente, in sede di richiesta di interpello, che non vi erano polizze assicurative a copertura dei crediti insoluti. Alla luce di queste circostanze, l’Agenzia delle Entrate ha considerato il comportamento di inattività dell’istante nella riscossione dei crediti scaduti, espressione di una volontà liberale, tale da comportare l’indeducibilità ai sensi dell’art. 101, c. 5 del TUIR.


A differenti conclusioni l’Agenzia sarebbe pervenuta qualora l’istante avesse acquisito evidenze probatorie comprovanti lo stato di effettiva insolvenza dei debitori stranieri; considerate le specifiche circostanze che caratterizzavano la casistica affrontata, tali evidenze avrebbero certamente escluso ogni intento liberale derivante dall’inattività dell’istante nella riscossione dei crediti scaduti.

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