D.LGS 139/2024: SUCCESSIONE E DONAZIONE
Novità sulle IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE.
Il 2 ottobre 2024 è stato pubblicato in GU il D.Lgs n 139/2024 recante le “Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA”.
Tali nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2025.
Si riporta una sintesi del contenuto delle novità in commento.
PRINCIPIO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
L’articolo 1 introduce il principio di autoliquidazione dell’imposta sulle successioni. Pertanto, con la dichiarazione di successione, l’imposta viene autoliquidata dal contribuente e versata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione.
L’autoliquidazione del tributo è soggetta ad un controllo di regolarità effettuato ex post dall’ufficio. Se, all’esito di tali verifiche, l’ufficio rileva la debenza di una maggiore imposta rispetto a quella autoliquidata, entro il termine di decadenza di 2 anni dalla presentazione della dichiarazione di successione, provvede a notificare al contribuente un avviso di liquidazione, con l’invito ad effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento per l’integrazione dell’imposta versata, comprensivo di interessi e sanzioni.
ESENZIONE PER I TRASFERIMENTI DI AZIENDE O PARTECIPAZIONI SOCIALI
In passato, la Legge finanziaria del 2007 aveva introdotto delle disposizioni volte a favorire il passaggio generazionale di imprese e società. La Commissione Europea, infatti, a metà degli anni 90, aveva invitato gli Stati membri ad introdurre misure di sostegno alle piccole e medie imprese con particolare riferimento al momento successorio, ritenuto particolarmente delicato. In quell’occasione, il Legislatore italiano aveva esteso tale agevolazione non solo alle PMI, ma ad ogni tipo di trasferimento gratuito (inter vivos e mortis causa) di azienda o quote societarie (di persone e di capitali), se realizzato a favore di discendenti o del coniuge, indipendentemente dall’elemento dimensionale.
Tale regime di esenzione è stato, sostanzialmente, confermato dal D.Lgs 139/2024, andando, tuttavia, a chiarire in modo più puntuale il perimetro e le condizioni di questa agevolazione.
In particolare, sono stati tre gli ambiti di intervento:
La distinzione delle fattispecie impositive ed il ruolo dell’impresa.
La norma agevolativa declina nei seguenti termini le ulteriori condizioni per poter beneficiare dell’esenzione:
in caso di aziende o rami di esse, prosecuzione dell’esercizio dell’attività di impresa, da parte degli aventi causa, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;
in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) del TUIR (società di capitali), detenzione del controllo, da parte degli aventi causa, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;
in caso di altre quote sociali (società di persone), detenzione della titolarità del diritto, da parte degli aventi causa, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.
Gli aventi causa devono rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione od all’atto di donazione od al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività od alla detenzione del controllo od al mantenimento della titolarità del diritto.
La norma in commento non ha variato in modo significativo il testo previgente, bensì è andata meglio a chiarirne il contenuto e le diverse fattispecie oggettive.
Il mancato rispetto delle suddette condizioni determina la decadenza dal beneficio, nonché il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/97 e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.
Il concetto di integrazione del controllo
Il concetto di integrazione del controllo è stato specificato solo per i trasferimenti di quote od azioni di società di capitali. Nel caso dei trasferimenti di quote sociali di società di persone, è richiesta “solo” la detenzione della titolarità del diritto da parte degli aventi causa.
Le quote di società non residenti
Nella nuova formulazione dell’art. 3 co. 4-ter del D.Lgs. 346/90 viene, infine, precisato che l’esenzione si applica, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali ed azioni di soggetti residenti, anche, ai trasferimenti di azioni o di quote sociali di società residenti:
• in Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo;
• in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
ALIQUOTE E FRANCHIGIE
Le aliquote e franchigie per il calcolo dell’imposta di successione e donazione restano, sostanzialmente, immutate. La relativa disciplina, di cui all’art. 2 co. 48 – 49-bis del DL 262/2006, viene, però, trasposta negli artt. 7 e 56 del D.Lgs. 346/90.
Si riporta a seguire una tabella sintetica di quelle in vigore:
Grado di parentela | Aliquota | Franchigia |
Coniuge e parenti in linea retta | 4% | Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario |
Fratelli e sorelle | 6% | Euro 100.000 per ciascun beneficiario |
Altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado | 6% | Nessuna franchigia |
Altri soggetti | 8% | Nessuna franchigia |
Persone con disabilità grave | Diversa in base alla parentela | Euro 1.500.000 per ciascun beneficiario |
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Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.