Novità sulla IMPOSTA DI REGISTRO

Il 2 ottobre 2024 è stato pubblicato in GU il D.Lgs n 139/2024 recante le “Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA”.

Tali nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2025.

Si riporta una sintesi del contenuto delle novità in commento che interessano l’imposta di registro.

PRINCIPIO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA

Viene introdotto un meccanismo di autoliquidazione dell’imposta di registro la cui operatività è però espressamente esclusa con riguardo:

  • agli atti giudiziari di cui all’art. 37 del DPR 131/86;
  • agli atti per i quali è ammessa la registrazione a debito, ai sensi dell’art. 59 del DPR 131/86.

L’articolo, nella nuova formulazione, dispone che, eccettuati i casi di esclusione sopra elencati, i soggetti obbligati autoliquidino l’imposta di registro mediante l’applicazione dell’aliquota indicata nella corrispondente Tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del Titolo IV.

Conseguentemente all’ampliamento dei casi di autoliquidazione dell’imposta, è stato introdotto il controllo, da parte dell’Ufficio, nella correttezza dell’autoliquidazione effettuata dal contribuente. In particolare, nel caso in cui dal controllo emerga che sia dovuta una maggiore imposta, l’Ufficio notificherà un avviso di liquidazione, al fine di recuperare l’imposta ancora dovuta, gli interessi di mora e la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 471/1997.In caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica, la sanzione è ridotta ad un terzo.

DIVISIONI E DETERMINAZIONE DELLA MASSA COMUNE E DELLE QUOTE DI DIRITTO

In relazione all’imposta di registro sulle divisioni, si dispone che nelle comunioni ereditarie, ai fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, occorre tener conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione, mentre tali beni non scontano l’imposta di registro in sede di divisione.

RENDITE VITALIZIE ED USUFRUTTO

È stato modificato l’articolo 46 del Tur, con lo scopo di eliminare distorsioni sulla determinazione della base imponibile per l’usufrutto e le rendite, provocate dalle oscillazioni del saggio legale d’interesse.

In particolare, si è previsto che il saggio legale di interesse, da assumere ai fini della determinazione dei coefficienti da utilizzare per la base imponibile delle rendite ed usufrutto, non potrà essere inferiore al tasso del 2,5%.

MODIFICHE AL CONCETTO DI SOLIDARIETA’ PASSIVA PER L’IMPOSTA DI REGISTRO SUI DECRETI INGIUNTIVI

Viene soppressa dall’art. 57 del DPR 131/86 la regola della solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta di registro sui decreti ingiuntivi.

In base al nuovo regime, l’imposta dovrà essere escussa:

  • dapprima, nei confronti del debitore ingiunto;
  • nei confronti del creditore, solo, in caso di infruttuoso esperimento dell’azione di riscossione nei confronti del debitore ingiunto.

REGISTRO PROPORZIONALE AL 3% SUI CONTRATTI DI CESSIONE DI DIRITTI EDIFICATORI

I contratti di cessione di diritti edificatori vengono, espressamente, inclusi tra gli atti ai quali si applica l’imposta di registro con aliquota proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

Altre novità:

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DELLE INTESTAZIONI CATASTALI

Si prevede che gli aggiornamenti delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di soggetti iscritti in catasto in qualità di titolari di diritti di usufrutto, uso ed abitazione sono effettuati, in sostituzione dei soggetti obbligati ed in deroga all’art. 6 del RD 2153/38, dall’Agenzia delle Entrate:

  • sulla base delle comunicazioni effettuate all’Anagrafe tributaria;
  • in esenzione da tributi ed oneri.

Tuttavia, l’eventuale sussistenza di un diritto di accrescimento deve essere fatta rilevare in catasto sulla base della presentazione di una domanda di voltura, in esenzione da tributi ed oneri, a cura dei soggetti in favore dei quali vi è tale accrescimento, nel termine di un anno dall’avvenuto decesso dei soggetti titolari di questi diritti.

*     *     *

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.