Dott. Michele Stiz
Dottore commercialista revisore legale e consulente d’azienda

Dott. Giancarlo Garioni
Dottore commercialista revisore legale e consulente d’azienda

Nuovi assetti organizzativi adeguati agli obblighi del Codice della crisi sotto la lente degli organi di controllo. Sindaci e revisori legali, ciascuno nell’ambito delle proprie specifiche competenze, dovranno verificare l’adozione da parte delle imprese dagli stessi controllate, degli idonei assetti organizzativi previsti dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

L’obbligo di tale controllo, espressamente previsto nell’art. 14, impone agli organi di controllo societari, al revisore contabile e alla società di revisione, di verificare che l’organo amministrativo della società sia dotato di strumenti che gli permettano, costantemente, di effettuare tutta una serie di valutazioni di tipo organizzativo e gestionale tali da prevenire possibili segnali di crisi.

La necessità di introdurre tali modelli gestionali è ora prevista dall’art. 2086, c. 2 del Codice Civile che dispone, testualmente, che “l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Le disposizioni in commento sono in vigore dal 16.03.2019 e, pertanto, anche se non sono ancora attuabili le procedure e le misure di allerta previste dal nuovo Codice della crisi, per sindaci e revisori è già arrivato il momento di dedicare tempo e risorse alla verifica degli assetti organizzativi societari.

Tornando al contenuto letterale del citato art. 14 del nuovo Codice della crisi, le specifiche attività di verifica da parte degli organi di controllo societario dovranno riguardare, in estrema sintesi, le valutazioni e le conseguenti idonee iniziative che l’organo amministrativo ha adottato in ordine a tre fondamentali aspetti: l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa; la sussistenza dell’equilibrio economico e finanziario e il prevedibile andamento della gestione.

Senza entrare troppo nel dettaglio, per assetto organizzativo adeguato in grado di rispondere alle esigenze sopra descritte, si può ipotizzare un sistema basato sulla predisposizione di bilanci intermedi, con cadenza trimestrale o mensile, allo scopo di verificare i risultati economici e finanziari dell’impresa alla luce degli indicatori di allerta previsti dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza.

Oltre alle suddette situazioni periodiche, l’imprenditore dovrebbe effettuare anche costanti verifiche in ordine ai principali indicatori della marginalità e della redditività aziendale, i cui risultati dovrebbero essere comparati con quelli misurati su adeguate serie storiche.

Anche i flussi di cassa aziendali dovrebbero essere oggetto di continuo e costante monitoraggio da parte dei vertici aziendali poiché anche i ritardi nei pagamenti possono costituire un indice di allerta non trascurabile.

Al pari delle previsioni della liquidità in entrata ed in uscita saranno necessarie anche apposite previsioni economico-finanziarie, in grado di testare e monitorare con assiduità la continuità dell’impresa nel tempo.

La verifica sull’adozione da parte dell’impresa, di tali adeguati assetti organizzativi e gestionali, dovrà essere svolta in contraddittorio con la direzione aziendale e si baserà, oltre che sulla presa visione degli strumenti adottati ed utilizzati dall’impresa, anche su una serie di richieste di informazioni alle quali seguirà apposita verbalizzazione delle risposte ottenute.

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