Gentile Cliente, Le inviamo la Circolare informativa sul tema:
Nuove misure per contrastare il diffondersi del Covid-19
– chiusura di filiere e servizi pubblici non essenziali
Facendo seguito all’annuncio del Presidente del Consiglio di sabato notte, è stato firmato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO con il quale viene disposta la chiusura da domani 23/3/2020 fino al 3/4/2020 di ogni attività produttiva che non sia finalizzata a fornire servizi che non siano essenziali.
La chiusura non riguarderà gli stabilimenti alimentari, quelli che producono materiale sanitario o medicale, le industrie strategiche e le relative filiere produttive.
Il Decreto fornisce L’ELENCO DELLE ATTIVITÀ ESSENZIALI che restano aperte individuando le stesse tramite i codici Ateco (la classificazione che distingue i vari comparti produttivi e commerciali affidando ad ognuna un codice).
Diverse sono le disposizioni contenute nel Decreto, tra queste si segnalano le seguenti:
- l’elenco dei codici allegato al Decreto può essere modificato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Economia delle Finanze;
- le attività produttive che sarebbero sospese in quanto non essenziali possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- le imprese le cui attività sono sospese per effetto del Decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25/3/2020 compresa la spedizione della merce in giacenza;
- restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività essenziali (individuate dal Provvedimento nell’allegato citato) nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali individuati alla lettera E) del Provvedimento, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, del DPCM 11/3/2020.
E’ stata pubblicata una ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE che dispone che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.
Lo studio come sempre rimane a disposizione per eventuali chiarimenti a questo recapito mobile:+39 331-8422445
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