Correzione degli errori contabili
Viene modificata in modo rilevante la disciplina che riconosce, a determinate condizioni, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito rilevati in bilancio per effetto della correzione degli errori contabili, senza che sia, invece, necessaria la presentazione di dichiarazioni integrative.
La nuova disciplina non riguarda soltanto gli errori di imputazione, ma anche quelli di qualificazione/classificazione e di quantificazione.
Ambito soggettivo di applicazione
La rilevanza fiscale delle poste correttive:
- viene prevista per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti;
- non risulta circoscritta ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata.
Ambito oggettivo di applicazione
Viene prevista la rilevanza fiscale delle poste correttive soltanto per gli errori contabili non rilevanti, mentre, per gli errori rilevanti (come definiti dai principi contabili adottati), resta ferma la necessità di presentare le relative dichiarazioni integrative.
Ambito temporale di applicazione
Viene stabilito che la correzione deve essere effettuata, per assumere rilevanza fiscale:
- entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo;
- comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.
IRAP
La nuova disciplina della correzione degli errori contabili si applica anche ai fini IRAP, ma, con riferimento a tale ambito impositivo, viene stabilito che la rilevanza fiscale delle poste correttive opera soltanto se sia il valore della produzione netta relativo al periodo d’imposta in cui è effettuata la correzione sia quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non è negativo.