Dott. Michele Stiz
Dottore commercialista revisore legale e consulente d’azienda

Dott. Giancarlo Garioni
Dottore commercialista revisore legale e consulente d’azienda

TREVISO, SETTEMBRE 2019

  • Secondo la Cassazione (sentenza n. 22157/2019) rimane nei poteri del curatore fallimentare l’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria (prevista dall’art. 2901 C.C.) nei confronti di un fondo patrimoniale costituito dall’amministratore di una società nel periodo antecedente la dichiarazione di fallimento, anche se i bilanci non risultavano tali da far ipotizzare sofferenze.
  • Nella pronuncia si richiama la necessità dei presupposti civilistici per l’azione, costituiti dalla sussistenza di un rapporto patrimoniale tra le parti, dal pregiudizio alle ragioni dei creditori derivante dall’atto oggetto di revocatoria e dalla consapevolezza del debitore in ordine all’atto pregiudizievole, tale da ridurre la garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori.
  • I dati di bilancio relativi al periodo in cui è stato costituito il fondo patrimoniale potrebbero in generale (come nel caso specifico) essere dimostrati come “non affidabili”, in seguito all’emersione di una situazione patrimoniale reale decisamente in contrasto con quella rappresentata dai documenti.
  • Il fatto che il bilancio della società non mostrasse segni di sofferenza e che il fondo patrimoniale fosse stato costituito in un momento “non sospetto” dal punto di vista documentale, non esclude l’emersione di difficoltà economiche reali in capo alla società, da cui deriverebbe per l’amministratore che ha sottratto la garanzia patrimoniale la consapevolezza di lesione dei diritti dei creditori attraverso l’operazione.
  • In linea di principio, conclude la Cassazione, quando la situazione patrimoniale ricostruita in sede fallimentare risultasse più realistica e rappresentativa di quella derivante dalla documentazione ed in particolare dal bilancio, la data di emersione dell’insufficienza patrimoniale non potrebbe essere considerata da sola determinante al fine della tenuta del fondo rispetto a eventuali azioni revocatorie, diventando necessario a tal fine verificare con esattezza il momento in cui la perdita della garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio sociale ha iniziato a sortire effetti per i creditori. Il rischio di perdita connesso genera i presupposti di cui all’art. 2901 C.C. per l’esperimento dell’azione.

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