CHIARIMENTI SUL NUOVO PATENT BOX

Il Decreto Fiscale (in particolar modo si tratta  dell’articolo 6,D.L.146/2021  convertito  nella  L.215/2021) è  intervenuto nella disciplina del “patent box” (agevolazione finalizzata ad incentivare gli investimenti su asset immateriali), di fatto trasformandolo in una maggiorazione nella deduzione dal reddito d’impresa dei costi sostenuti (si parla infatti anche di “super-deduzione”).

Tale disciplina ha peraltro subito alcune modifiche tramite la successiva Legge di Bilancio 2022. La  nuova  disciplina  agevolativa  consente  di  maggiorare, ai fini delle Imposte dirette e dell’Irap, del 110%   le   spese   sostenute   nello   svolgimento   di attività   di   ricerca   e   sviluppo   finalizzate   al mantenimento,  al  potenziamento,  alla  tutela  e  all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.

Rispetto alla precedente disciplina del patent box, sono stati esclusi dal novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il know-how.

Il  nuovo regime  consente  di  recuperare,  nel  periodo  di  imposta  in  cui  un  bene  immateriale agevolabile  ottiene  un  titolo  di  privativa  industriale,  le  spese  di  ricerca  e  sviluppo,  sostenute  negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.

Viene prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione. Con il provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcune indicazioni circa il funzionamento di tale disposizione.

Di seguito si riportano i principali chiarimenti.

Beni materiali agevolabili

L’agevolazione consente di maggiorare, in misura pari al110%, le spese sostenute nello svolgimento delle  attività  rilevanti  relative ai  seguenti  beni immateriali  utilizzati,  direttamente  o  indirettamente, nello svolgimento dell’attività di impresa:

a)software protetto da copyright;

b)brevetti industriali -ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati  complementari  di  protezione -i  brevetti  per  modello  d’utilità,  nonché  i  brevetti  e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;

c)disegni e modelli giuridicamente tutelati;

d)2o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Attività rilevanti

Per attività rilevanti si intendono:

a)Le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’articolo 2 del decreto Mise;

b)le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del decreto Mise;

c)le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del decreto Mise;

d)le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali. Sono  ricomprese tra  le  attività  rilevanti  anche  quelle  svolte dall’investitore mediante  contratti  di ricerca  stipulati con  università,  enti di  ricerca  e  organismi equiparati,  nonché  con società  diverse  da quelle   che,   direttamente   o   indirettamente,  controllano  l’impresa,  ne   sono   controllate   o   sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. In tal caso, le attività rilevanti devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell’investitore attraverso il proprio personale. Il contratto stipulato per lo svolgimento delle attività rilevanti deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico dell’investitore.

Definizione delle spese agevolabili

Le spese su cui applicare la maggiorazione della deduzione (ad esclusione di quelle sostenute con società che, direttamente  o indirettamente,  controllano  l’impresa,  ne  sono  controllate  o  sono controllate dalla stessa) sono:

a)spese per  il  personale  titolare  di  rapporto  di  lavoro  subordinato  o  di  lavoro  autonomo  o  altro rapporto diverso dal lavoro  subordinato, direttamente  impiegato  nello  svolgimento delle attività rilevanti;

b)quote di  ammortamento,  quota  capitale  dei  canoni  di  locazione  finanziaria,  canoni  di  locazione operativa  e  altre  spese  relative  ai  beni  mobili  strumentali  e  ai  beni  immateriali  utilizzati  nello svolgimento delle attività;

c)spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività;

d)spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività;

e)spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza,  alla   loro   protezione,   anche   in   forma   associata,   e   quelli   relativi   alle  attività  di prevenzione  della  contraffazione  e  alla  gestione  dei  contenziosi  finalizzati  a  tutelare  i  diritti medesimi.

Non rilevano in ogni caso ai fini della determinazione delle spese agevolabili gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti. Le spese rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in relazione alla loro competenza. Le  quote  di  ammortamento,  ai  fini  del  calcolo  della  maggiorazione  del  110%,  vengono  quantificate utilizzando il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, ridotto dell’ammontare delle spese capitalizzate che hanno già usufruito della maggiorazione.

Attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale

Nel  periodo  di  imposta  in  cui  uno  dei  beni immateriali  agevolabili  ottiene  un  titolo  di  privativa industriale, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle  attività  rilevanti  che  hanno  contribuito  alla  creazione  del  bene,  purché  dette  spese  non  siano state sostenute dall’investitore oltre l’ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa. Sono  ricomprese  tra  le  attività  rilevanti  anche  quelle  di  ricerca  fondamentale  e  di  ideazione  e realizzazione del software protetto da copyright.

In caso  di operazioni  straordinarie  che  comportano  il  trasferimento  dell’azienda,  o  del  ramo di azienda,  cui  sono  riferibili  le  spese  oggetto  del  meccanismo  premiale,  il  diritto  di  apportare  la variazione  in diminuzione  pari al  110% del  loro importo spetta  al  soggetto  che risulta  titolare della predetta azienda, o ramo di azienda, nel periodo di imposta in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale.

Documentazione

Nel provvedimento l’Agenzia delle entrate si sofferma anche sui supporti documentali necessari per provare il  sostenimento delle  spese  nell’ambito  della  attività  connesse  all’ottenimento  dei  beni immateriali agevolabili.

Per  le micro-imprese  e  le  piccole  e  medie  imprese  è  possibile  predisporre  i  prospetti  riepilogativi secondo modalità semplificate, fornendo informazioni equipollenti, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.

Il contribuente che detiene la documentazione deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa  al periodo  di imposta  per  il  quale  beneficia  della  maggiorazione.  In assenza della comunicazione, il  contribuentenon  può  avvalersi  della  disapplicazione  delle  sanzioni previste in caso di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.

Opzione L’opzione per il nuovo patent box comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce; essa ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.

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