(articolo tratto da “Il sole 24 ore” del 14 agosto 2019)
Una società residente in Italia può cedere le eccedenze Ires – maturate sia singolarmente sia in regime di consolidato fiscale italiano – alla stabile organizzazione in Italia di una società non residente appartenente allo stesso gruppo, in base alla disciplina dell’articolo 43-ter del Dpr 602/1973. Queste eccedenze possono essere cedute anche per definire le passività fiscali connesse all’accertamento di una stabile organizzazione occulta.
L’articolo 43-ter, comma 1 del Dpr 602/1973 dispone che le eccedenze Ires risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere cedute – senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del Rd 2440/1923 – soltanto a una o più società ed enti dello stesso gruppo nell’accezione fornita dalla stessa legge. Il comma 4 della disposizione reca due differenti nozioni di gruppo: il «gruppo fiscale», in cui rileva l’entità della partecipazione posseduta e la durata del controllo e il «gruppo civile», in cui la nozione più ampia di gruppo rinvia alla disciplina del bilancio consolidato (Assonime, circolare 50/1996).
All’interno del gruppo fiscale rientra anche una società non residente – ancorché priva di stabile organizzazione in Italia – a condizione che controlli due o più società di capitali e/o enti residenti in Italia. In questa ipotesi la circolazione delle eccedenze Ires non può che avvenire tra i soggetti residenti in Italia. Discorso diverso qualora la società non residente (in veste di controllante ovvero controllata) disponga di una stabile organizzazione in Italia: in tale ipotesi le eccedenze Ires possono essere cedute alla (o dalla) stabile organizzazione italiana.
Il gruppo civile è invece formato dal soggetto capogruppo su cui grava l’obbligo di redazione del bilancio consolidato e dalle imprese controllate consolidate secondo il metodo integrale. Rientrano, quindi, in questa nozione anche le stabili organizzazioni italiane di imprese non residenti, qualora siano incluse nel perimetro di consolidamento con il predetto metodo. La disposizione parrebbe inoltre applicarsi anche nel caso in cui la capogruppo italiana – potenzialmente tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo la disciplina italiana – sia esonerata dalla redazione del bilancio consolidato, in quanto controllata da un’impresa di uno Stato membro Ue soggetta alla redazione del bilancio consolidato secondo le norme del proprio Stato di residenza (articoli 27 del Dlgs 127/1991 e 24 del Dlgs 136/2015).
La tesi della cedibilità delle eccedenze Ires anche a vantaggio di una stabile organizzazione italiana si fonda – oltre che sul dato letterale dell’articolo 43-ter, comma 4 del Dpr 602/1973 («imprese soggette all’Ires») – anche su ragioni di ordine sistematico secondo cui opera una perfetta assimilazione tra un’impresa non residente con stabile organizzazione italiana e un’impresa società residente (circolare 320/1997 e, più recentemente, circolare 9/E/2015, paragrafo 8.1).
Non pare, inoltre, che vi possa essere una preclusione all’utilizzabilità delle eccedenze Ires, oggetto di cessione, in compensazione delle imposte dovute dalla stabile organizzazione a seguito di un accertamento fiscale definito ai sensi del Dlgs 218/1997 (articoli 17, comma 2 lettera h-ter, del Dlgs 241/1997 e 1, comma 1, lettera b), del Dm 31 marzo 2000). Queste eccedenze possono essere utilizzate in compensazione orizzontale nel limite di 700mila euro e in compensazione verticale senza alcun limite (risposta ad interpello 49/E/2018).
La possibilità di cedere le eccedenze Ires a una stabile organizzazione italiana di una società non residente appartenente al medesimo gruppo presenta indubbi vantaggi di carattere finanziario, che devono essere attentamente valutati soprattutto nell’ambito della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (articolo 1-bis del Dl 50/2017) che consente, in collaborazione con l’agenzia delle Entrate, la definizione delle passività pregresse connesse alla sussistenza di una stabile organizzazione occulta in Italia, attraverso la procedura di accertamento con adesione di cui al Dlgs 218/1997.
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