TREVISO, SETTEMBRE 2019

Il concetto di asserzione nella revisione legale è introdotto all’interno del principio di revisione Isa Italia 315, il quale, al paragrafo 25, in tema di valutazione del rischio stabilisce che il revisore deve identificare e valutare i rischi di scostamenti significativi d’informativa di bilancio a livello di bilancio e asserzioni per classi di operazioni, saldi contabili e informativa. 

Parafrasando la definizione che lo stesso principio fornisce al paragrafo 4, le asserzioni possono essere definite come: attestazioni che la direzione formula in maniera esplicita o implicita, che riguardano la rilevazione, la misurazione e la presentazione dell’informativa finanziaria e che trovano evidenza all’interno del bilancio e, pertanto, costituiscono un elemento da tenere in considerazione da parte del revisore al fine di valutare la sussistenza o meno di errori potenziali. A titolo esemplificativo, mediante il bilancio è implicitamente confermato al revisore che: le attività esposte esistono, tutte le transazioni relative alle vendite sono state registrate, tutti gli importi sono appropriatamente rappresentati in nota integrativa e così via.


Le asserzioni, dunque, rappresentano le unità elementari del bilancio, i singoli tasselli che sono alla base di ogni numero che trova evidenza al suo interno. Il revisore dovrà, dunque, raccogliere elementi probativi e, quindi, svolgere procedure di revisione con riferimento non a ogni singola transazione, saldo o informativa di bilancio, ma con riferimento a ogni singola asserzione a essi riferita. 

Nella logica dei principi di revisione, infatti, le asserzioni si declinano in funzione della tripartizione delineata dall’ISA 315, secondo la quale, come sottolineato, il bilancio si articola in transazioni, saldi e informativa. Pertanto, esistono 3 diverse classi di asserzioni applicabili alle 3 distinte categorie. In tal modo, con questa classificazione il revisore in un’impresa di maggiori dimensioni sarebbe chiamato a lavorare sulla base di un modello che comprende 13 asserzioni per ciascuna delle quali è necessario raccogliere elementi probativi al fine di verificarne l’attendibilità. Per ridurre la complessità di questo modello, la guida IFAC per le PMI ripresa dalla Guida elaborata dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti, propone, in via alternativa per le imprese di minori dimensioni, un modello che considera un minor numero di asserzioni (nella fattispecie soltanto 4) che siano però in grado di avere la stessa valenza esplicativa delle 13 asserzioni complessive. In particolare, questo modello viene definito a asserzioni combinate. La ragione che ha spinto all’elaborazione del modello a asserzioni combinate deriva dal fatto che, laddove si è in presenza di un’azienda di minori dimensioni (il che comprende anche una minore spesa per la revisione legale e una riduzione in termini di ore di lavoro per l’incarico), anche il lavoro del revisore richiede di essere semplificato e i tempi della revisione ridotti. Sulla base del modello delle asserzioni combinate di bilancio, le asserzioni considerate sono soltanto 4 per i 3 elementi: transazioni, saldi e informativa e sono rappresentate da: Completezza (C), Esistenza (E), Accuratezza e competenza (A) Valutazione (V). Il revisore dovrà, quindi, porre in essere procedure di revisione che gli consentano di ottenere elementi probativi tali da verificare le 4 suddette asserzioni.

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