Gli ostacoli delle banche alle piccole imprese

La procedura prevista dal Governo per richiedere la garanzia del 100% per i prestiti fino a 25.000 euro è standard e piuttosto semplice:

  1. l’impresa deve scaricare un modulo dal sito del Fondo di garanzia (si tratta dell’allegato 4 bis);
  2. lo deve compilare e sottoscrivere:
  3. lo deve inviare, usando anche una semplice email con allegato un documento di identità, alla banca o alla finanziaria che chiedono la garanzia del Fondo per concedere il prestito.

Tuttavia, alcune banche hanno aggiunto una loro propria modulistica, ma soprattutto hanno inserito alcune clausole e condizioni che non sono in nessun modo previste o richieste dalla legge (il riferimento è l’articolo 13 comma 1 lettera m del dl 23 del 2020, il cosiddetto decreto liquidità imprese). Ho preso ad esempio due istituti (Unicredit e Banco BPM), ma ce ne potrebbero essere altre.

  • Unicredit. Ho verificato che Unicredit ha un modulo di richiesta che si aggiunge a quello del Fondo di garanzia e in cui è presente un elenco di attività che mal si concilia con quanto previsto dalla norma che parla genericamente di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. Inoltre, la banca fa dichiarare che il soggetto non ha già chiesto altre facilitazioni ad altre banche (cosa non prevista dalla norma). Ed ancora chiede all’impresa un ulteriore requisito non presente nella norma e cioè che alla data del 31 dicembre 2019 non si trovasse in condizioni di difficoltà come definite dal Regolamento UE 651 del 2014 articolo 2 punto 18.
  • Banco BPM. Anche Banco BPM nel suo modulo di richiesta aggiuntivo a quello ufficiale del Fondo di garanzia ha due condizioni molto strane: infatti è previsto che la concessione del finanziamento sia subordinata alla conversione in legge del decreto (che ricordiamo potrà avvenire entro l’8 giugno). E si aggiunge anche che, in caso di mancata conversione in legge del decreto o sua conversione con modifiche, il prestito potrà essere concesso a condizioni diverse da quelle previste dall’articolo 13 comma 1 lettera m del dl 23 del 2020. Ovviamente due condizioni assurde. Il decreto legge è in vigore e resta tale fino alla sua conversione in legge. Sarebbe assurdo dovere aspettare fino all’8 giugno per poter ottenere il prestito ed allo stesso modo è assurdo prevedere che le condizioni economiche possano cambiare in corso d’opera. Se mai il decreto non venisse convertito o fosse convertito con modifiche allora le nuove condizioni varrebbero per il futuro non certo per le richieste attuali.

Si tratta di comportamenti scorretti che stò valutando di segnalare ad Antitrust. In effetti le banche richiedono delle condizioni non previste dalla norma e dunque impediscono al soggetto di poter usufruire delle facilitazioni visto che riceve dall’operatore delle informazioni non corrette che lo portano a fare delle scelte anche economiche che non avrebbe fatto o avrebbe fatto in altro modo se avesse avuto le giuste informazioni. La situazione è aggravata dal fatto che stiamo parlando di soggetti in difficoltà che a maggior ragione dovrebbero avere informazioni corrette per evitare ripercussioni negative.

Siamo alle solite!!

GG

MS CORPORATE CONSULTING
Dottori commercialisti ed esperti contabili
Revisori Legali e consulenti d’azienda