TREVISO, SETTEMBRE 2019
Una transazione soggetta al transfer pricing può avvenire tra la casa madre e una sussidiaria oppure tra le società sussidiarie di una stessa casa madre. La normativa fiscale solitamente espande il campo di applicazione mediante il concetto di controllo allargato o economico al punto da includere anche relazioni di tipo economico e non solo legami prettamente giuridici. Il termine aggiustamenti nel transfer pricing può assurgere almeno 3 diversi significati.
Infatti, si potrebbero riferire agli aggiustamenti che l’autorità fiscale di uno Stato dovrebbe effettuare se una società residente è stata la controparte di una transazione che nell’altro Stato ha subito una modifica quantitativa tale da incidere sul prezzo della transazione. Questo comporta una variazione in aumento o in diminuzione della base imponibile nel primo Stato che dovrebbe trovare come contropartita una speculare variazione nel secondo Stato. Purtroppo questo aggiustamento talvolta non avviene perché ovviamente le autorità fiscali sono particolarmente restie nell’effettuare variazioni in diminuzione della base imponibile di una società o di un contribuente residente nel loro Stato.
La seconda accezione del termine aggiustamenti si ha quando una società multinazionale effettua il monitoraggio dei margini derivanti dall’applicazione dei metodi per la determinazione del transferpricing.
Qualora da questo monitoraggio dovesse emergere che i margini delle società coinvolte nelle transazioni infragruppo dovessero posizionarsi all’esterno di un range accettabile di valori, allora in caso di accertamento fiscale vi è il rischio che le autorità fiscali effettuino una rettifica ai prezzi di trasferimento con l’ulteriore rischio di sanzioni, interessi e altre problematiche conseguenti alle verifiche fiscali. Il range di valori predetto va correlato ai margini esistenti in transazioni similari tra parti non correlate. In altri termini ci si riferisce alle transazioni tra parti terze non incluse all’interno dello stesso gruppo di imprese. Infatti i margini nei vari metodi per la determinazione del transferpricing vanno determinati sulla base del cosiddetto arm’s length principle. Questo principio potrebbe essere condensato in modo sintetico affermando che le transazioni infragruppo devono avere come prezzo di riferimento lo stesso prezzo che imprese terze avrebbero determinato in condizioni simili nelle loro transazioni tra parti non correlate. Come si può immaginare non esistono 2 transazioni uguali: non ci sono nemmeno 2 gocce d’acqua uguali e a maggior ragione nel caso delle transazioni economiche tra 2 controparti le variabili in gioco sono talmente tante che il principio alla base del transferpricing, come forse giustamente molti sostengono, potrebbe essere destituito delle proprie fondamenta. Il rischio di valutazioni soggettive, anche non volute, è reale. Si badi bene che il rischio di valutazioni soggettive potrebbe essere condotto non solo dai contribuenti ma anche, purtroppo, dalle autorità fiscali.
La terza accezione del termine aggiustamenti si ha quando si applicano i metodi per determinare il transfer pricing nonostante le transazioni denotino alcune diversità. Questo è il caso, per esempio, dell’applicazione del CUP laddove i prodotti oggetto delle transazioni presentino differenze, e se codeste implicano un impatto sul prezzo, allora, se possibile, occorrono degli aggiustamenti per rendere le transazioni comparabili. Questo è necessario affinché il principio at arm’s length sia rispettato. Se gli aggiustamenti non sono possibili allora occorre considerare l’applicazione di un altro metodo.
MS CORPORATE CONSULTING
Dottori commercialisti ed esperti contabili
Revisori Legali e consulenti d’azienda